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Il crowdfunding al tempo del Coronavirus: le opportunità per le PMI e il terzo settore

6 aprile 2020legalgrounds1

I vari settori del FinTech, che già stavano registrando negli ultimi anni tassi di crescita esponenziali, assumono un’importanza determinante nella fase emergenziale che stiamo vivendo a livello planetario.

Le misure di distanziamento sociale adottate da quasi in tutti i paesi per rallentare la diffusione del Covid-19 e salvaguardare la tenuta dei sistemi sanitari nazionali (che, purtroppo, si protrarranno probabilmente ancora a lungo) rendono indispensabile il ricorso a strumenti e servizi digitali quali l’e-commerce e i pagamenti cashless, favoriti dall’ampliamento dei servizi di pagamento digitali introdotti dalla PSD2.

Se si considera, inoltre, la crisi finanziaria globale che nel presente e nell’immediato futuro sarà determinata dalla prolungata riduzione, se non addirittura dall’arresto totale, di molte attività produttive, un altro settore del Fintech che potrebbe avere un impatto decisivo per la ripresa del tessuto imprenditoriale italiano, caratterizzato dalla presenza preponderante di PMI, è il crowdfunding.

Indice

  • 1 Gli strumenti di finaziamento alternativi per le attività imprenditoriali
  • 2 Quali sono i vantaggi per le PMI che utilizzano strumenti finanziari alternativi
  • 3 Quali sono le misure e i requisiti per accedere a strumenti finaziari come il Crowdfunding

Gli strumenti di finaziamento alternativi per le attività imprenditoriali

In estrema sintesi, il crowdfunding consiste nel finanziamento di progetti o attività imprenditoriali o sociali tramite piattaforme on line che agevolano l’incontro tra richiedenti e investitori e può realizzarsi attraverso quattro principali categorie:

  • donation-based: si tratta di un’effettiva donazione, dato che l’investitore non riceve alcun corrispettivo né premio. È una tipologia adottata da molti operatori del terzo settore;
  • reward-based: l’investitore non riceve corrispettivi monetari ma una ricompensa (uno specifico bene, sconti sull’acquisto ecc.) proporzionale all’importo investito. Trova impiego sia nel terzo settore che tra le PMI;
  • equity-based: l’investitore acquista una partecipazione (azione o quota) del soggetto che ha richiesto il finanziamento. Si tratta dell’unica modalità di crowdfunding soggetta a specifica disciplina normativa in Italia ed è stata, ad oggi, utilizzata soprattutto da start up innovative e PMI che, secondo una rilevazione di Starteed, nel 2019 hanno raccolto finanziamenti per oltre 68 milioni e mezzo di euro;
  • lending crowdfunding (detto anche social lending o peer to peer lending): l’investitore percepisce una remunerazione per il capitale prestato, generalmente superiore al taso d’interesse corrisposto dalle banche. Si tratta di altro settore in espansione in Italia, avendo fatto registrare nel 2019 finanziamenti complessivi per quasi 80 milioni di euro.

L’accesso al crowdfunding e, più in generale, a fonti di credito alternative al canale bancario, ad oggi principale fonte di finanziamento per le PMI (le quali, per l’esiguità dei dati di bilancio e dell’ammontare dei finanziamenti richiesti non hanno accesso diretto ai mercati finanziari), potrebbe consentire a molte realtà imprenditoriali di sopportare l’inevitabile contrazione dell’offerta di finanziamenti da parte degli operatori creditizi tradizionali a seguito della crisi finanziaria causata dalla pandemia, che potrebbe altrimenti compromettere le condizioni finanziarie delle PMI.

Quali sono i vantaggi per le PMI che utilizzano strumenti finanziari alternativi

A tale proposito soccorrono due recenti normative che impattano, rispettivamente, sule PMI e il terzo settore.

Alla luce delle recenti delibere della Consob del 10 ottobre 2019 e del 6 febbraio 2020, con cui è stato modificato il Regolamento del 26 giugno 2013 sulla raccolta di capitali di rischio tramite portali online (il cd. “Regolamento Crowdfunding”), è stato incentivato l’accesso e il ricorso al crowdfunding per le PMI.

La normativa vigente, infatti, consente alle PMI:

  • di presentare progetti di equity crowdfunding, offrendo a titolo di corrispettivo azioni o quote rappresentative del proprio capitale sociale, che possono essere sottoscritte da qualsiasi investitore, salva una riserva del solo 5% a favore degli investitori professionali;
  • se costituite in forma di s.p.a., di presentare progetti di lending crowdfunding, attraverso la collocazione di obbligazioni o altri titoli di debito, che possono essere sottoscritte dagli investitori professionali e da specifiche categorie di investitori non professionali (gli investitori retail che, alternativamente: a. detengono un portafoglio di strumenti finanziari, inclusi i depositi di denaro, per un controvalore superiore a 250.000 euro; b. s’impegnano a investire almeno 100.000 euro in offerte della specie, dichiarando in separato documento di essere consapevoli dei rischi connessi all’investimento previsto; c. sottoscrivano tramite intermediari finanziari nell’ambito dei servizi di gestione di portafogli o di consulenza in materia di investimenti);
  • se costituite in forma di s.r.l., di presentare progetti di lending crowdfunding, attraverso la collocazione di titoli di debito, che possono essere sottoscritti solo dagli investitori professionali, in ragione del limite posto dall’art. 2483 cod. civ..

Quali sono le misure e i requisiti per accedere a strumenti finaziari come il Crowdfunding

Il Regolamento Crowdfunding disciplina dettagliatamente anche le procedure di autorizzazione, i requisiti di professionalità e di onorabilità e le regole di condotta dei gestori di portali on line.

Al riguardo, una delle innovazioni più rilevanti è la facoltà, concessa a ciascun gestore, di predisporre sul proprio sito bacheche virtuali nelle quali gli investitori possono pubblicare il proprio interesse a cedere o acquistare strumenti finanziari oggetto di precedenti offerte concluse con successo nell’ambito di campagne condotte su detto portale. Ciò consente di ovviare al principale limite degli strumenti finanziati acquistati tramite crowdfunding, vale a dire la loro assenza di liquidità dovuta all’inesistenza di un mercato secondario per la loro compravendita.

Infine, con specifico riferimento alla diffusione del Covid-19, l’art. 66 del Decreto Legge n. 18/2020 (il cd. “Cura Italia”) ha concesso agevolazioni fiscali per le donazioni effettuate nel 2020 per finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 a favore di Stato, enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni ed associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro. Specificamente, è stata prevista la possibilità:

  • per le persone fisiche e gli enti non commerciali, di detrarre, dall’imposta lorda sul reddito, il 30% delle donazioni (sino a un massimo di 30.000 euro);
  • per i titolari di reddito da impresa, di dedurre integralmente l’importo delle donazioni.

Sono misure che avranno diretta incidenza anche nel Fintech, trattandosi di agevolazioni fiscali direttamente applicabili ai progetti di donation-based crowdfunding, cui fanno ricorso molte realtà del terzo settore.

Il Fintech, in conclusione, può dare un rilevante contributo al mondo dell’imprenditoria e del sociale per superare le limitazioni fisiche e i pregiudizi economici che la diffusione del Covid-19 ha già causato e determinerà nel prossimo futuro.

di Michele Di Francesco – Partner | Legal Grounds

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