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Le misure per l’agricoltura nel Decreto Rilancio

21 maggio 2020legalgrounds1

Nel Titolo VIII del recente decreto-legge varato dal Governo con l’intento di rilanciare l’economia del Paese dopo l’emergenza da Covid-19 (decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34), meglio conosciuto come Decreto Rilancio, contenente specifiche misure di settore, è espressamente contemplato il comparto agricolo, cui è dedicato l’intero Capo VI (Misure per l’agricoltura, la pesca e l’acquacoltura) e che riveste particolare interesse anche in considerazione del blocco dei canali HO.RE.CA, i quali normalmente assorbono grande parte delle produzioni di alcune filiere, non ultime quelle relative ai prodotti di qualità, che, anche a causa del sensibile rallentamento dell’export, rischiano di vedere sul mercato una pericolosa riduzione dei prezzi.

Negli articoli da 222 a 226 del decreto, che dovrà essere convertito in legge entro sessanta giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale e che, pertanto, è suscettibile di modifiche nel corso dell’esame delle Camere, si snodano gli interventi a sostegno del settore agricolo, sostanzialmente articolati in cinque differenti ambiti.

Indice

  • 1 Filiere in crisi
  • 2 Produzione e qualità
  • 3 Filiera agroalimentare (anticipazioni PAC e discipline specifiche)
  • 4 Consorzi di bonifica
  • 5 Emergenza alimentare

Filiere in crisi

L’articolo 222 prevede l’istituzione presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (MIPAAF) di un Fondo emergenziale a tutela delle filiere in crisi finanziato per l’anno in corso con 500 milioni di euro allo scopo di mitigare i danni subiti a seguito dell’emergenza dai settori agricolo, della pesca e dell’acquacoltura mediante concessione di aiuti in modalità de minimis o comunque nel rispetto di quanto contenuto nella Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 sul Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19 (C/2020/1863 in GU C 91I del 20.3.2020, pagg. 1–9). Spetterà al MIPAAF, d’intesa con la Conferenza Stato-Regioni, emanare gli opportuni decreti volti a stabilire come il fondo verrà attuato e secondo quali criteri dovrà funzionare.

Produzione e qualità

L’articolo 223 interessa nello specifico il settore vitivinicolo, segnatamente la produzione dei vini a DOP/IGP, e prevede lo stanziamento di “100 milioni per l’anno 2020, da destinare alle imprese viticole che si impegnano alla riduzione volontaria della produzione di uve destinate a vini a denominazione di origine ed a indicazione geografica attraverso la pratica della vendemmia verde parziale da realizzare nella corrente campagna”. Viene ulteriormente precisato che tale riduzione volontaria della produzione non può essere inferiore al 15%, con riferimento alla media di quanto prodotto negli ultimi 5 anni (escludendo le campagne con produzione massima e minima). Anche in questo caso dovranno essere emanate dal MIPAAF, d’intesa con la Conferenza Stato-Regioni, le disposizioni attuative. Tale misura di riduzione volontaria supportata da fondi nazionali, se letta in abbinamento con quella della distillazione di crisi, sostenuta da fondi europei, che è già stata richiesta da diversi Stati membri, si inserisce nel perseguimento della finalità di riequilibrio del mercato, con conseguente influenza sulla qualità della produzione.

Filiera agroalimentare (anticipazioni PAC e discipline specifiche)

L’articolo 224 contiene interventi eterogenei riguardanti la filiera agroalimentare. Al primo comma si prevede l’aumento dell’anticipazione dei fondi della Politica Agricola Comune (PAC) dal 50% al 70% e l’equiparazione della procedura semplificata, per il 2020, a quella ordinaria: pertanto l’anticipazione per l’anno in corso sarà pari al 70% sia per quei soggetti che non hanno potuto completare l’iter di presentazione della domanda a causa delle restrizioni conseguenti all’emergenza Covid-19 (il calcolo si baserà sui valori del 2019), sia nei procedimenti ordinari di cui all’art. 10-ter (Sistema di anticipazione delle somme dovute agli agricoltori nell’ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune), comma 2 del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27 convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2019, n. 44. Al secondo comma della norma vengono introdotte modificazioni all’art. 78 (Misure in favore del settore agricolo e della pesca) del decreto Cura Italia convertito in legge, relativamente a specifici profili di operatività delle filiere agricole ed agroindustriali (utilizzo di latte, prodotti a base di latte, prodotti derivati dal latte, sottoprodotti derivanti da processi di trattamento e trasformazione del latte) e pratiche colturali fuori suolo (coltivazione idroponica e acquaponica), nonché riguardo alla rinegoziazione dei mutui e degli altri finanziamenti per le imprese agricole “in essere al 1° marzo 2020, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie”. Al terzo comma viene modificato l’articolo 8 (Schedario viticolo e inventario del potenziale produttivo) del Testo unico della vite e del vino (legge 12 dicembre 2016, n.238), con riferimento al comma 10 e all’inserimento di un nuovo comma 10-bis, mediante l’introduzione di una resa massima per ettaro a partire dal 2021, ad eccezione delle unità vitate diverse da quelle rivendicate per la produzione di vini a DOP/IGP, pari o inferiore a trenta tonnellate, salvo apposita deroga fino a quaranta tonnellate per cui si rinvia a apposito decreto del MIPAAF, sentita la Conferenza Stato-Regioni, quanto alla definizione delle aree vitate interessate dalla suddetta deroga. Al quarto comma viene esteso a sei mesi il termine previsto dall’articolo 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590 relativo al trasferimento a titolo oneroso o di concessione in enfiteusi di fondi. Al quinto comma, infine, viene sostituito l’articolo 3, terzo comma del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27 convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2019, n. 44 relativo al monitoraggio della produzione di latte vaccino, ovino e caprino e dell’acquisto di latte e prodotti lattiero-caseari a base di latte importati da Paesi dell’Unione europea e da Paesi terzi.

Consorzi di bonifica

L’articolo 225 intende fornire una risposta alla crisi di liquidità innescata dalla sospensione dei pagamenti in tale ambito conseguenti al decreto Cura Italia prevedendo misure di sostegno per gli enti che svolgono attività di bonifica e di irrigazione, i quali potranno stipulare contratti di mutuo con Cassa depositi e prestiti ovvero con altri istituti finanziari. Per i mutui l’importo massimo è di complessivi 500 milioni di euro e il capitale dovrà essere restituito con rate annuali suddivise in cinque anni (dal 2021 e fino al 2025) mentre gli interessi, determinati nel limite massimo complessivo di 10 milioni di euro annui, saranno interamente a carico dello Stato. Il Ministero dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali provvederà ad emanare le relative disposizioni attuative.

Emergenza alimentare

Infine, all’articolo 226 è previsto lo stanziamento di 250 milioni di euro ad integrazione delle iniziative volte alla distribuzione emergenziale di derrate alimentari, a valere sul Fondo di Rotazione di cui alla L.183/1987 al quale concorre il Fondo di aiuti europei agli indigenti (FEAD – Regolamento (UE) n. 223/2014), con erogazioni effettuate da parte dell’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA).

A seguito delle molteplici iniziative sia a livello domestico che in sede europea sembra, dunque, che il settore agroalimentare si stia via via riappropriando del suo fondamentale ruolo, di importanza strategica, legato alla tipica funzione di approvvigionamento, sebbene siano ancora numerosi i passi da compiere in questa direzione, non solo in una prospettiva emergenziale e di rilancio ma anche, auspicabilmente, mediante l’attuazione di politiche strutturali inserite in una visione di più lungo respiro.

di Alessandro Grangiotti – Partner | Legal Grounds

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