DECRETO SEMPLIFICAZIONI E GOVERNANCE

Confermato il renvirement del legislatore sui collegi sindacali delle società di capitali (art. 35 del Dl semplificazioni). Infatti, viene cassata la norma (art. 2397, comma 3 codice civile) per la quale, se lo statuto non dispone diversamente e se ricorrono le condizioni per la redazione del bilancio in forma abbreviata (ai sensi dell’articolo 2435-bis del codice civile), le funzioni del collegio sindacale sono esercitate da un sindaco unico, scelto tra i revisori legali iscritti nell’apposito registro. Invece per le srl l’atto costitutivo può prevedere, determinandone le competenze e poteri, ivi compresa la revisione legale dei conti, la nomina di un organo di controllo o di un revisore. Se lo statuto non dispone diversamente, l’organo di controllo è costituito da un solo membro effettivo. Inoltre, nel caso di nomina di un organo di controllo, anche monocratico, si applicano le disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni.

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