Sangue infetto, transazioni in via di conclusione?

Dopo cinque anni di ritardo finalmente sono in via di conclusione le procedure per la stipula delle transazioni previste dalle Leggi 222/07 e 244/07. Ed infatti a seguito del DM 4 maggio 2012, l’Amministrazione, anche a seguito di varie denunce da parte delle Associazioni dei malati,  sta esaminando le singole istanze pervenute entro il 19 gennaio 2010 da parte di soggetti che abbiano instaurato un’ azione risarcitoria da contagio entro il 1 gennaio 2008, ai fini dell’ammissione alla stipula della transazione o, in alternativa del non accoglimento della domanda di adesione.

In caso di ammissione alla stipula , precisa la nota del Ministero  della salute, “ i legali di parte saranno convocati per iscritto per la firma dell’atto transattivo, con l’indicazione del luogo e del giorno in cui presentarsi e gli verrà inviato lo schema dell’atto, redatto ai sensi del citato decreto, per prenderne visione. Per procedere alla stipula , i legali dovranno dotarsi di procure speciali rilasciate dai transigenti per sottoscrivere l’atto in proprio conto e nome”. In caso di non accoglimento della domanda di adesione alle transazione, l’Amministrazione  chiederà al legale di parte di contro dedurre alle motivazioni rese  note nella lettera di preavviso  entro un termine espressamente indicato. Ma è veramente una bella notizia? Non sembra, le Associazioni infatti ritengono tale decreto sostanzialmente negativo sotto diversi profili. Ed infatti, l’art.5 del decreto  del tutto ingiustificatamente esclude alcune tipologie di pazienti dalle transazioni,  introduce una rigida applicazione del principio di prescrizione e soprattutto, in contrasto con la giurisprudenza più recente della Cassazione, introduce una “ chiusura “ del tutto illegittima ed illogica, escludendo   i contagiati ante – 1978. A mio parere ritengo  che l’art. 5, nel porre tali “barriere”, comporterà una serie di rimostranze da parte dei soggetti esclusi i quali si troveranno nella posizione di dovere valutare se impugnare o meno il decreto, in attesa della decisione dell’Amministrazione sul loro caso. Il tutto comporterà un eccessivo proliferarsi del contenzioso civile, amministrativo e penale, in aperto contrasto con quella che era la ratio  della Legge istitutiva delle Transazioni.

Francesca Stefanutti