Articoli scritti da Redazione Aliant Legal Grounds

Con il Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18 recante Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 17.03.2020, il Governo ha predisposto una serie di misure di tipo straordinario rivolte al mondo del lavoro, pubblico e privato, alle famiglie, alle imprese, oltre che in materia di giustizia, di trasporti, per i settori agricolo e sportivo, dello spettacolo e della cultura, della scuola e dell’università.

La moratoria per linee di credito, prestiti, leasing e altri finanziamenti.

Allo scopo di contenere gli effetti dell’emergenza sanitaria sull’economia nazionale, il provvedimento, ribattezzato “Cura Italia”, sul presupposto del riconoscimento dell’epidemia da Covid-19 quale evento eccezionale in grado di arrecare danni all’economia ai sensi dell’articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea sugli aiuti di Stato all’articolo 56 prevede apposite misure di sostegno di tipo finanziario alle micro, piccole e medie imprese colpite dall’epidemia.

Le imprese che possono giovarsi della moratoria predisposta in loro favore in relazione a linee di credito, prestiti, rate o canoni di leasing e altri finanziamenti sono quelle aventi sede in Italia che rispondono alla definizione contenuta nella Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003 relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese, che ne fissa altresì effettivi e soglie finanziarie che concorrono ad identificare le diverse categorie di imprese; come chiarito dal Ministero dell’economia e delle finanze le misure si applicano inoltre ai lavoratori autonomi titolari di partita IVA, coerentemente con la definizione europea di impresa.

Come accedere ai finanziamenti contenuti nel decreto Cura Italia

In particolare, è possibile beneficiare, previa comunicazione in cui si dichiara di aver subìto temporanee carenze di liquidità direttamente conseguenti alla diffusione dell’epidemia Covid-19, di specifiche misure agevolative in relazione alle esposizioni debitorie nei confronti delle banche, degli intermediari finanziari ex art. 106 del Testo unico bancario e degli altri soggetti abilitati alla concessione di credito in Italia, articolate nello specifico come segue (comma 2):

a) per le aperture di credito a revoca e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 29 febbraio 2020 o, se superiori, a quella di pubblicazione del presente decreto, gli importi accordati, sia per la parte utilizzata sia per quella non ancora utilizzata, non possono essere revocati in tutto o in parte fino al 30 settembre 2020;
b) per i prestiti non rateali con scadenza contrattuale prima del 30 settembre 2020 i contratti sono prorogati, unitamente ai rispettivi elementi accessori e senza alcuna formalita’, fino al 30 settembre 2020 alle medesime condizioni;
c) per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre 2020 e’ sospeso sino al 30 settembre 2020 e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione e’ dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalita’, secondo modalita’ che assicurino l’assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti; e’ facolta’ delle imprese richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale.

Ulteriore condizione perché le imprese possano beneficiare di tali interventi è che le esposizioni debitorie non siano classificate, sulla base della disciplina applicabile agli intermediari creditizi, come esposizioni creditizie deteriorate.

Quali sono le garanzie che le aziende in difficoltà possono ricevere

Per le operazioni che rientrano tra quelle ammesse alle misure di sostegno, dietro semplice richiesta telematica del finanziatore che indichi l’importo massimo garantito si può accedere, senza valutazione, alla garanzia – sussidiaria e concessa a titolo gratuito a copertura dei pagamenti contrattualmente previsti per interessi e capitale, dei maggiori utilizzi delle linee di credito e dei prestiti, delle rate o dei canoni di leasing sospesi e degli altri finanziamenti prorogati – della sezione speciale del Fondo per le PMI, che garantisce:

a) per un importo pari al 33 per cento i maggiori utilizzi, alla data del 30 settembre 2020, rispetto all’importo utilizzato alla data di pubblicazione del presente decreto dei prestiti di cui al comma 2, lettera a);
b) per un importo pari al 33 per cento i prestiti e gli altri finanziamenti la cui scadenza e’ prorogata ai sensi del comma 2, lettera b);
c) per un importo pari al 33 per cento le singole rate dei mutui e degli altri finanziamenti a rimborso rateale o dei canoni di leasing che siano in scadenza entro il 30 settembre 2020 e che siano state sospese ai sensi del comma 2, lettera c).

Con riferimento a finanziamenti erogati con fondi, in tutto o in parte, di soggetti terzi, – continua la norma (comma 6) – le operazioni di cui al comma 2, lettera a), b) e c) sono realizzate senza preventiva autorizzazione da parte dei suddetti soggetti e con automatico allungamento del contratto di provvista in relazione al prolungamento dell’operazione di finanziamento, alle stesse condizioni del contratto originario nonche’ con riferimento a finanziamenti agevolati previa comunicazione all’ente incentivante che entro 15 giorni puo’ provvedere a fornire le eventuali integrazioni alle modalita’ operative.

Per la richiesta di escussione della garanzia da parte degli intermediari alle condizioni e con le modalità definite al comma 8 è necessario che nei 18 mesi dopo la fine delle misure di sostegno siano state avviate le procedure esecutive relative a: inadempimento totale o parziale delle esposizioni di cui al comma 2 lettera a); mancato pagamento, anche parziale, delle somme dovute per capitale e interessi relative ai prestiti prorogati ai sensi del comma 2 lettera b); inadempimento di una o più rate di prestiti o canoni di leasing sospesi ai sensi del comma 2 lettera c).

La sospensione sino al 30 settembre 2020 del pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima di tale data per i mutui e per gli altri finanziamenti rateali si applica, come chiarito dal Ministero dello sviluppo economico, anche alla c.d. “Nuova Sabatini” (lo strumento di incentivazione predisposto con Decreto-Legge n. 69/2013 convertito dalla Legge 9 agosto 2013, n. 98 che prevede finanziamenti per l’acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte delle piccole e medie imprese) e viene riconosciuta in deroga alla durata massima di 5 anni stabilita, per tali finanziamenti, dall’articolo 2, comma 3 dello strumento normativo richiamato e dal relativo decreto attuativo (Decreto interministeriale 25 gennaio 2016).

di Alessandro Grangiotti – Partner | Legal Grounds

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