Antiriciclaggio e servizi di pagamento

Ancora una volta “l’approccio basato sul rischio” è il leitmotiv di provvedimenti in materia di antiriciclaggio (si veda anche il recente Regolamento Isvap n. 41) e, questa volta, della Banca di Italia che ha emanato istruzioni sulla raccolta dei dati informativi relativi al trasferimento di fondi che dovranno essere osservati dai prestatori di servizi di pagamento coinvolti in tali trasferimenti. Il provvedimento di Bankitalia (datato 18 giugno 2012 ma pubblicato sabato scorso sul sito dell’Autorità di Vigilanza) si applica a tutti i trasferimenti di fondi in qualsiasi valuta, inviati e/o ricevuti da prestatori di servizi di pagamento italiani e alle succursali italiane di prestatori di servizi di pagamento con sede in uno Stato estero che dovranno così acquisire il nome e il cognome (o la ragione sociale) dell’ordinante, il suo indirizzo e il numero di conto. In caso di irreperibilità dei dati, l’operatore deve astenersi dall’eseguire l’operazione. I dati inoltre dovranno essere conservati per 5 anni. A tal fine gli obbligati potranno utilizzare l’Archivio Unico Informativo per gli adempimenti antiriciclaggio. Restano fuori dagli obblighi alcune operazioni, come ad esempio i trasferimenti effettuati in moneta elettronica non nominativa di importo pari o inferiore a 1.000 euro, i trasferimenti tramite cellulare di soglia inferiore a 150 euro o quelli in favore di autorità pubbliche per il pagamento di imposte e sanzioni pecuniarie. E ancora, sempre sulla scia di precedenti provvedimenti in materia,  viene lasciata ai destinatari un margine di discrezionalità a seconda del rischio delle singole operazioni.

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