Responsabilità solidale tra appaltatore e sub-appaltatore: arrivano i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

Con il nuovo restyling del comma 28 dell’articolo 35 del decreto-legge n. 223 del 2006 (c.d. Decreto Bersani), ad opera dall’articolo 13-ter del Decreto crescita e sviluppo 1.0, il committente viene tirato fuori dalla responsabilità solidale in caso di omesso versamento dell’Iva e delle ritenute fiscali, lasciandovi dentro il solo appaltatore con il subappaltatore e si prevede che la responsabilità del primo venga meno se questi verifica il corretto adempimento degli obblighi del subappaltatore attraverso ’’attestazione dell’avvenuto adempimento ai suddetti obblighi di versamento rilasciata con asseverazione di un soggetto iscritto nell’Albo dei commercialisti e degli esperti contabili oppure del responsabile dell’assistenza fiscale di un CAF-imprese”.

Viene poi subordinato il pagamento del corrispettivo dovuto dal committente all’appaltatore all’esibizione della documentazione che attesti il corretto adempimento dei predetti obblighi (da parte dell’appaltatore e degli eventuali sub-appaltatori), con l’applicazione di sanzioni da 5.000 euro a 200.000 euro in caso violazione del predetto obbligo.  Se manca la documentazione, quindi, il committente è tenuto a sospendere il relativo pagamento, altrimenti viene sanzionato. Effetto  bomba di tale norma sembra – in maniera non inaspettata – essere stato quello del blocco dei pagamenti. Così, per superare l’impasse, l’Agenzia delle Entrate con Circolare n. 40/E dell’ 8 ottobre 2012 ha in primo luogo chiarito che gli obblighi di verifica per committenti/appaltatori scattano in relazione ai contratti di appalto/subappalto stipulati dal 12 agosto 2012 (data di entrata in vigore della norma) e per i  pagamenti che dovranno essere effettuali dal prossimo giovedì 11 ottobre.  Inoltre, per semplificare la vita ad appaltatori e subappaltatori, l’Agenzia delle Entrate con la stessa Circolare ha ammesso (anche) l’autocertificazione per attestare l’avvenuto adempimento degli obblighi richiesti dalle disposizioni in esame.

Punto ancora da chiarire è il reale campo di applicazione della norma, non essendo specificato se debbano ritenersi inclusi, non solo gli appalti di opere e servizi, ma anche quelli di forniture. Restano invece escluse dalla applicazione della norma le (sole) stazioni appaltanti, di cui all’art. 3, comma 33, del D.lgs. n. 163/2006 (“Codice degli appalti pubblici”).

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