COVID-19 e clausole “material adverse change” nei contratti di compravendita di partecipazioni

In questo articolo vengono analizzati sinteticamente i possibili effetti dell’epidemia da COVID-19 con specifico riferimento all’azionabilità delle clausole di c.d. “material adverse change” (“MAC”).

Nella prassi commerciale, tali clausole sono spesso previste nei contratti di compravendita di partecipazioni (“share purchase agreements”), laddove siano disciplinati gli effetti sfavorevoli di eventi che potrebbero intervenire tra il momento del c.d. signing e quello del c.d. closing. Dunque, si fa riferimento ad ogni evento o cambiamento che abbia, o sia ragionevolmente prevedibile che possa avere, come effetto quello di rendere il perfezionamento dell’operazione particolarmente oneroso per l’acquirente e/o impedirlo del tutto e/o di pregiudicare in modo significativo l’attività aziendale, i beni, le condizioni finanziarie, commerciali o le prospettive della società target.

Nell’ordinamento giuridico di civil law, così come in quello di common law il contenuto della clausola MAC è rimesso esclusivamente all’autonomia negoziale delle parti e dipende dall’esito delle trattative tra le stesse. A seconda dell’esito della negoziazione tra le parti e quindi della formulazione della clausola MAC, le conseguenze del COVID-19 potrebbero far scattare i rimedi previsti dalla clausola stessa.

Cosa cambia nei contratti di compravendita di partecipazioni già in essere?

Con riferimento ai contratti di compravendita di partecipazioni già stipulati prima d’ora, la natura eccezionale ed il contenuto dei Provvedimenti COVID-19 costituiscono eventi straordinari, imprevedibili ed indipendenti dalla volontà delle parti. Tuttavia, occorrerà fare un’analisi caso per caso del contenuto della clausola di volta in volta pattuita tra le parti, al fine di valutare se tali circostanze possano legittimare l’acquirente ad invocare l’applicazione della clausola MAC ed i rimedi ad essa collegati.

In particolare, tale valutazione dipenderà in concreto da una pluralità di fattori quali ad esempio:

  • il tenore letterale della clausola MAC;
  • la durata (tanto più lunga sarà la durata attesa delle misure previste dai Provvedimenti COVID-19, tanto maggiore sarà il pregiudizio sofferto dall’acquirente e dalla società target);
  • il settore di attività della società target.

Quanto più ampia sarà la definizione della clausola MAC contenuta all’interno del contratto di compravendita di partecipazioni e quanto più presenti saranno in concreto i fattori sopra elencati, tanto maggiori potranno essere le possibilità per l’acquirente di invocare l’applicazione della clausola MAC e dei rimedi ad essa collegati a causa dell’epidemia e dei Provvedimenti COVID-19.

Applicabilità della clausola MAC per contratti di compravendita in corso

Con riferimento ai contratti di compravendita di partecipazioni in corso di attuale negoziazione o che verranno sottoscritti da ora in avanti, le parti dovrebbero valutare con attenzione come disciplinare il possibile impatto dell’epidemia negli accordi contrattuali, apportando modifiche ai contratti laddove si trovino ancora nel periodo di transizione tra signing e closing, per chiarire, ad esempio, se tale circostanza costituisca o meno una clausola MAC.

di Tatiana Aversano – Partner | Legal Grounds

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