COVID-19 riduzione delle soglie per la comunicazione delle partecipazioni rilevanti ai sensi dell’art. 120 tuf e regime di trasparenza rafforzata

La CONSOB, con delibera 21304/2020 (qui di seguito “Delibera”), ha introdotto un regime di trasparenza rafforzata sulle partecipazioni rilevanti in alcune società quotate, andando ad integrare temporaneamente il disposto di cui all’art. 120, comma 2, del TUF.

Tale Delibera, che durerà tre mesi dalla data della sua entrata in vigore, trae origine dall’andamento del corso dei titoli azionari quotati sull’MTA correlato alla diffusione dell’epidemia da COVID- 19 ed e? volta a rafforzare gli obblighi di trasparenza in una fase di forti turbolenze del mercato finanziario. Ciò, in un periodo di congiuntura economico-finanziaria caratterizzato da un marcato ribasso del valore dei titoli azionari.

La Delibera, dunque, ha abbassato le soglie di partecipazioni rilevanti come segue:
— all’1% per gli emittenti ad elevato valore corrente di mercato e azionariato particolarmente diffuso (precedentemente fissata al 3%); in particolare si fa riferimento a 38 società quotate elencate nella sezione A dell’Allegato alla Delibera;
— al 3% per le PMI (precedentemente fissata al 5%); in particolare si fa riferimento a 10 società PMI indicate nella sezione B dell’Allegato.

Al superamento delle suddette soglie scatta l’obbligo per le società di comunicare la partecipazione nel capitale. Restano ferme le esenzioni dagli obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti previste dall’art. 119-bis del Regolamento Emittenti.

È fondamentale, inoltre, distinguere due categorie di investitori, rispetto ai quali si generano gli effetti della Delibera:
a) INVESTITORI CHE HANNO COMPIUTO OPERAZIONI DI ACQUISTO SU TITOLI AZIONARI.
Tali investitori devono procedere alla comunicazione a CONSOB e alla società partecipata, entro 10 giorni dalla data in cui si verifica il superamento della soglia dell’1% o del 3%.

b) INVESTITORI CHE NON HANNO COMPIUTO OPERAZIONI DI ACQUISTO SU TITOLI AZIONARI, MA CHE SONO IN POSSESSO DI UNA PARTECIPAZIONE PREGRESSA.
Cioè coloro che, alla data di entrata in vigore della Delibera, posseggono una partecipazione pregressa pari ad una percentuale compresa tra la nuova soglia rilevante e quella prevista dal TUF (soglia compresa tra l’1% e il 3% o tra il 3% e il 5%). In tal caso gli investitori sono tenuti a dare comunicazione della propria partecipazione – avendo superato la nuova soglia rilevante pari all’ 1% e al 3% – entro 10 giorni lavorativi dall’entrata in vigore della Delibera, anche se nell’ultimo periodo non hanno acquistato azioni.

In conclusione, analizzando gli effetti della Delibera, è possibile riscontrare (i) da un lato l’obiettivo perseguito da CONSOB di tutelare la trasparenza del mercato in un periodo complesso riconducibile alla diffusione dell’epidemia da COVID-19 e (ii) dall’altro la possibilità, per le società, di avere un’evidenza più chiara della composizione del proprio azionariato.

di Tatiana Aversano – Partner | Legal Grounds

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