Il decreto “Cura Italia” e i chiarimenti del MEF sulle misure di sostegno alle imprese

Con il decreto cosiddetto “Cura Italia” di prossima conversione in legge con modifiche (Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18 recante Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 17.03.2020) sono state varate, tra le altre, anche importanti misure di sostegno finanziario alle micro, piccole e medie imprese per contenere gli effetti dell’emergenza sanitaria sull’economia nazionale consistenti in una moratoria relativa a linee di credito, prestiti, rate o canoni di leasing e altri finanziamenti, che abbiamo già esaminato in un precedente contributo.

In un’apposita sezione del sito web del Ministero dell’Economia e delle Finanze quest’ultimo fornisce risposte pratiche destinate a chiarire i numerosi interrogativi degli imprenditori, oltre che degli operatori del settore, in merito alle disposizioni contenute nell’articolo 56 del “Cura Italia” (Misure di sostegno finanziario alle micro, piccole e medie imprese colpite dall’epidemia di COVID-19).

Tra i quesiti di maggiore interesse circa le modalità per accedere ai benefici predisposti dalla norma, che, ricorda il MEF, riguardano:

  • la possibilità di utilizzare la parte non fruita delle aperture a revoca e dei prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 29 febbraio 2020 o quelli alla data del 17 marzo, se superiori. Gli importi accordati dalla banca o dall’intermediario finanziario non possono essere revocati, neanche in parte fino al 30 settembre 2020 incluso;
  • la proroga alle medesime condizioni fino al 30 settembre 2020 dei prestiti non rateali con scadenza prima del 30 settembre 2020;
  • la sospensione fino al 30 settembre 2020 del pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre 2020, per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie. È facoltà dell’impresa chiedere la sospensione dell’intera rata o dell’intero canone o solo della quota capitale;

figurano certamente quelli relativi ai requisiti per poter fruire delle suddette agevolazioni, alla comunicazione di moratoria, alle tipologie di finanziamenti cui essa si applica, al meccanismo della sospensione.

I requisiti per fruire delle agevolazioni previste

Come già ricordato, le micro, piccole e medie imprese di tutti i settori, inclusi i lavoratori autonomi titolari di partita IVA, destinatari della moratoria in relazione a linee di credito, prestiti, rate o canoni di leasing e altri finanziamenti sono quelle aventi sede in Italia che rientrano nella definizione europea (Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003). Tali soggetti non devono poi avere esposizioni deteriorate (sofferenze, inadempienze probabili, esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate) e non devono avere rate scadute da più di 90 giorni.

Chiarisce inoltre il MEF che può usufruire della moratoria “anche l’impresa che comunque è in bonis anche se ha già ottenuto misure di sospensione o ristrutturazione dello stesso finanziamento nell’arco dei 24 mesi precedenti”.

L’invio della comunicazione

Dall’entrata in vigore del decreto legge “Cura Italia” in data 17 marzo 2020 le imprese dotate dei requisiti richiesti possono inviare la comunicazione di moratoria, che deve essere presentata alle banche, agli intermediari finanziari vigilati e agli altri soggetti abilitati alla concessione del credito in Italia, i quali hanno l’obbligo di accettare le richieste ammissibili debitamente ricevute.

La comunicazione – che deve contenere un’autodichiarazione attestante (i) il finanziamento per il quale si presenta la comunicazione di moratoria, (ii) “di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza della diffusione dell’epidemia da COVID-19”, (iii) i requisiti per la qualifica di microimpresa, piccola o media impresa, (iv) la consapevolezza delle conseguenze civili e penali in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi dell’art. 47 DPR 445/2000 – può essere trasmessa a mezzo posta elettronica certificata o con qualsiasi altro sistema in grado di garantire la tracciabilità e la certezza della data.

Come rammentato nelle FAQ del Ministero, poi, in virtù del rafforzamento dell’accordo tra l’ABI e le rappresentanze di impresa dello scorso 6 marzo le banche possono offrire ulteriori forme di moratoria sulla base di quest’ultima intesa.

I finanziamenti

La moratoria, che opera senza nuovi e maggiori oneri sia per le imprese, sia per le banche, si applica a tutte le tipologie di finanziamenti dotate delle caratteristiche contemplate nell’articolo 56, comma 2, del “Cura Italia” e che abbiamo esaminato nel nostro contributo sul tema, inclusi i finanziamenti ceduti alle società veicolo previste dalla L.130/99.

Anche tutti i contratti che sono connessi al contratto di finanziamento – tra cui garanzie e assicurazione – sono prorogati senza formalità alle condizioni del contratto originario, così come per le aperture di credito a revoca e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti.

Chiarito che la sospensione di rate e finanziamenti non riguarda il credito al consumo, la moratoria può invece applicarsi anche agli eventuali finanziamenti contratti per realizzare lavori di efficientamento energetico, purché il finanziamento sia stato contratto da uno dei soggetti destinatari delle presenti misure. Infine, la moratoria non incide di per sé stessa sulle qualificazioni degli intermediari sulla qualità del credito in relazione alle esposizioni oggetto di moratoria.

La sospensione

Se la sola quota capitale della rata viene sospesa, il piano di ammortamento subisce una traslazione corrispondente alla sospensione stessa, mentre gli interessi sul capitale non ancora rimborsati conservano le scadenze originariamente previste.

Ove invece la sospensione riguardi il totale ammontare della rata, costituito dalla quota capitale e dalla quota degli interessi, gli interessi che maturano durante la sospensione vengono calcolati sul capitale residuo al tasso di interesse del contratto di finanziamento originario e ripartiti in quote nell’ammortamento residuo.

È poi possibile computare nel calcolo del periodo di sospensione le rate che sono maturate dopo l’entrata in vigore del decreto anche se la comunicazione di sospensione è intervenuta dopo la scadenza della rata non pagata, mentre ciò non è possibile per tutte le rate anteriori scadute e non pagate.

Naturalmente, il destinatario del finanziamento che abbia acceduto alla moratoria può rinunciare in qualsiasi momento alla sospensione, tanto per la quota capitale quanto per l’intera rata, mediante una apposita comunicazione da inoltrare alla banca o all’intermediario.

Si ricorda che le risposte fornite dal Ministero dell’Economia e delle Finanze alle domande più frequenti in merito alle disposizioni contenute nel decreto “Cura Italia” vengono aggiornate costantemente.

di Alessandro Grangiotti – Partner | Legal Grounds

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