DL 1/2012 Nuovi Emendamenti

DL 1/2012: NUOVI EMENDAMENTI CHE INCIDERANNO RADICALMENTE SUL SISTEMA DI RISARCIMENTO DEL DANNO ALLA PERSONA

Con l’evidente intento di intervenire ai fini della contrazione dei costi dei sinistri con lievi danni alla persona, il Parlamento ha approvato due emendamenti che incideranno in modo radicale sul sistema di risarcimento del danno alla persona.

Il Dl 1/2012 ha inserito all’articolo 32 del Dl 1/2012 i commi (3-ter e quater) che, modificando l’art. 139 del codice delle assicurazioni private, hanno previsto che in ogni caso, le lesioni di lieve entità, che non siano suscettibili di ‘accertamento clinico strumentale obiettivo’, non potranno dar luogo a risarcimento per danno biologico permanente. Inoltre, che il danno alla persona per lesioni di lieve entità di cui all’articolo 139 del codice delle assicurazioni private è risarcito solo a seguito di riscontro medico legale da cui risulti visivamente o strumentalmente accertata l’esistenza della lesione.

È evidente l’intento di vincolare il risarcimento del danno biologico permanente previsto dalla tabella ministeriale emanata in ossequio all’articolo 139 del codice delle assicurazioni, alle sole ipotesi in cui la lesione sia stata riscontrata in referti di diagnostica per immagini, negando valenza alla prassi di semplificazione della valutazione legata esclusivamente al riscontro delle sintomatologie soggettive.

Pertanto, non potra’, ad esempio, presumibilmete piu’ aversi il risarcimento del danno da cd. colpo di frusta basato sulle semplici dichiarazioni della vittima di sinistro stradale che lamenti sintomi dolorosi non riscontrabili obiettivamente in una patologia clinica.

Le due norme, un realta’, contengono una contraddizione terminogica che deve essere corretta attraverso un’intpretazione volta a salvarne il valore. Da una parte, infatti, si condiziona la risarcibilità del danno biologico all’accertamento strumentale obiettivo, mentre, dall’altra, si condiziona il ristoro del danno alla persona a un riscontro medico legale visivo o strumentale.

In particolare il comma 3-ter – integrando il comma 2 dell’articolo 139 del codice delle assicurazioni, sembrerebbe fare riferimento esclusivamente alla liquidazione del danno biologico tabellato, da ultimo dal Dm 17 giugno 2011, per la cui liquidazione dunque diverrà preclusiva l’assenza di una obiettività certificata da referti diagnostici.

Il comma 3-quater, invece, sembra attenere alla liquidazione del «danno non patrimoniale», secondo l’accezione normativa e giurisprudenziale più ampia e comprensiva anche di voci – come il danno biologico da temporanea – non limitate dal testo del comma precedente nelle modalità di accertamento.

Stando alle prime interpretazioni, quindi, per le lesioni di lieve entità conseguenti a sinistri stradali, in assenza di accertamenti obiettivi strumentali presentati al medico legale demandato all’accertamento del danno, non potrà essere risarcito il valore tabellare, ma solo, se accertata almeno visivamente, l’inabilità temporanea.

Le norme, in vigore dal 25 marzo 2012 saranno cogenti per tutti i sinistri non ancora liquidati e valutati a quella data.

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