Il maxi-emendamento e l’introduzione del sindaco unico

Il maxiemendamento alla Legge di Stabilità, destinata ad entrare in vigore dal 1 gennaio 2012 ed approvata dal Parlamento in un momento di grave disagio politico-economico, ha introdotto alcune importanti modifiche alla disciplina del collegio sindacale delle società per azioni e delle società a responsabilità limitata.
La nuova formulazione dell’art. 2397 c.c. (composizione del collegio di S.p.a.) disciplina in maniera innovativa la composizione numerica del collegio sindacale, disponendo che, qualora lo statuto lo preveda e qualora i ricavi oppure il patrimonio netto siano inferiori ad un milione di euro, l’organo di controllo interno potrà essere composto da un unico sindaco, che dovrà essere scelto tra i revisori legali iscritti nell’apposito registro e che manterrà inalterate tutte le caratteristiche e prerogative del collegio. Al Sindaco unico si applicheranno quindi, in quanto compatibili, le disposizioni in tema di collegio sindacale ex artt.2397-2409 c.c..

Al contrario, la nomina del collegio sindacale pluri-personale resterà obbligatoria per le S.p.a. con sistema di governance tradizionale che superino entrambi i suddetti parametri quantitativi (ricavi e patrimonio netto superiori ad un milione di euro), nonché per quelle che non avranno introdotto l’apposita deroga statutaria.
E’ infatti importante sottolineare che, la legittima introduzione della figura del sindaco unico impone necessariamente ai soci di mutare pattiziamente la struttura dei controlli interni, prevedendo la “riduzione” del collegio sindacale da pluripersonale a monocratico, mediante modifica dello statuto.
Lo statuto, quindi, potrà  prevedere, anche in relazione ai casi di mancato superamento delle predette soglie, un sistema “opzionale” per la scelta dell’organo di controllo interno (rimettendo all’assemblea dei soci, in sede di conferimento dell’incarico, la scelta sull’adozione di un assetto monocratico o pluripersonale) o un sistema “vincolante” (disponendo sempre l’adozione di un organo di controllo pluripersonale ovvero non modificando gli attuali statuti).

La Legge di stabilità interviene anche sul disposto dell’art. 2477 c.c.5 in tema di controlli nelle S.r.l. ammettendo anche in questo caso la possibilità di un sindaco unico che dovrà essere obbligatoriamente nominato qualora la società a responsabilità limitata possieda i seguenti requisiti (a) capitale sociale non inferiore a quello minimo stabilito per le società per azioni, ovvero quando pari o superiore a 120.000 euro; (b) obbligo di redazione del bilancio consolidato; (c) controllo di una società obbligata alla revisione legale dei conti; (d) superamento, per due esercizi consecutivi, di almeno due dei limiti previsti dall’art. 2435-bis, co. 1, c.c. per la redazione del bilancio in forma abbreviata.

Il riferimento al sindaco unico, in luogo del collegio sindacale,  è stato introdotto anche nelle disposizioni che disciplinano la cessazione dell’organo di controllo interno per mancato superamento, per due esercizi consecutivi, dei limiti per la redazione del bilancio in forma abbreviata (art. 2477, co. 4,c.c.);   l’attribuzione della funzione di revisione all’organo di controllo interno, salvo che l’atto costitutivo non disponga diversamente (art. 2477, co. 5, c.c.); il procedimento di nomina del sindaco al ricorrere dei presupposti previsti dalla legge (art. 2477, co. 6, c.c.).

Alla luce del complesso delle modifiche introdotte all’assetto dei controlli societari, si ritiene che il la nuova previsione sulla composizione dell’organo di controllo enlle S.p.a.,  che impone alle società di dimensioni maggiori la nomina di un collegio sindacale pluripersonale si estenda anche alle S.r.l. e che pertanto saranno concretamente configurabili le seguenti ipotesi: a) qualora non ricorrano i presupposti di cui all’art. 2477, co. 2 e 3, c.c., l’organo di controllo sarà facoltativo e  sarà possibile nominare sia il sindaco unico sia il collegio sindacale. b) qualora l’organo di controllo sia obbligatorio (ex art. 2477, co. 2 e 3, c.c.) e vengano superati entrambi i parametri di cui all’art. 2397, ult. co., c.c., il collegio sindacale dovrà essere necessariamente pluripersonale. c) qualora l’organo di controllo sia obbligatorio (ex art. 2477, co. 2 e 3, c.c.), e contestualmente almeno uno dei parametri di cui all’art. 2397, ult. co, c.c. risulti sotto la soglia l’organo di controllo potrà essere monocratico in presenza di espressa previsione statutaria o pluripersonale se lo statuto nulla prevede.

In virtù del richiamo alla disciplina delle S.p.a. si deve ritenere, infatti, che la composizione monocratica dell’organo di controllo possa essere adottata dalla società esclusivamente se tale facoltà sia espressamente prevista dallo statuto. In entrambi casi, l’organo di controllo interno svolgerà anche la funzione di revisione legale dei conti, salvo diversa disposizione dello statuto.

Nonostante i dubbi e le perplessità che la accompagnano, la Legge di stabilità entrerà in vigore a partire dal 1° gennaio 2012 e le modifiche del sistema dei controlli nelle S.p.a. e nelle S.r.l. saranno destinate a dispiegare i loro effetti in maniera graduale. In particolare, l’entrata in vigore della legge non inciderà sui collegi sindacali in carica destinati a svolgere le proprie funzioni fino alla naturale scadenza del mandato.

L’entrata in vigore dalla Legge di stabilità non potrà, parimenti, determinare l’automatica decadenza del collegio sindacale in carica poichè le cause di decadenza dei sindaci rispondono ad un preciso principio di tassatività espresso dall’art. 2399 c.c.8.

Lavinia Fabrizi