Il Prefetto e l’Arbitro Bancario Finanziario

È di oggi la pubblicazione sulla “Gazzetta Ufficiale” n. 278 il comunicato della Banca d’Italia in materia di “Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari. Segnalazione dei prefetti”  che introduce una nuova sezione VI-bis nelle disposizioni della Banca d’Italia sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari.

La nuova sezione “segnalazione del prefetto all’arbitro bancario” attua la disciplina contenuta nell’articolo 27-bis, comma 1-quinquies, del decreto legge 24 gennaio 2012 che prevede la facoltà del prefetto di segnalare all’arbitro bancario e finanziario, specifiche problematiche relative ad operazioni e servizi bancari e finanziari. Nello specifico è rimessa al cliente la facoltà di attivare direttamente la procedura innanzi all’ABF o, diversamente, presentare istanza al prefetto che valuterà se fare la segnalazione all’ABF. La suddetta previsione si applica ai rapporti tra banche e clienti nei casi in cui la contestazione alla banca tragga origine dalla mancata erogazione, dal mancato incremento o dalla revoca di un finanziamento, dall’inasprimento delle condizioni applicate a un rapporto di finanziamento o da altri componenti della banca conseguenti alla valutazione del merito di credito del cliente.

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