La fornitura di un software personalizzato configura un’obbligazione di risultato!

A quale punto si spingeranno le applicazioni della cd. “intelligenza artificiale”? Quali attività potranno efficacemente essere sostituite da questa?

Solo per citare un’altra applicazione, è di questi giorni la notizia dell’ideazione di un software che pare destinato a sostituire perfino l’attività giornalistica!

La notizia proviene dagli Stati Uniti, dove una start-up californiana ha messo a punto un software in grado di raccogliere dati su argomenti popolari, analizzarli, elaborarli e tradurli in articoli dal taglio diversificato. Il software “Knowhere” risulta in grado di elaborare tre distinte versioni di articolo in relazione al medesimo argomento: una imparziale e due versioni più estremiste, a beneficio del confronto, l’una dal taglio conservatore, l’altra dal taglio progressista.

Tale notizia, se da un lato incrementa il dibattito sul potenziale impatto nocivo dello sviluppo tecnologico sul mondo del lavoro, specie in considerazione del fatto che il software in questione risulta destinato a sostituire un’attività di tipo intellettuale come quella giornalistica, dall’altro evidenzia la tendenza degli operatori tecnologici ad acquisire qualificazioni sempre più elevate al fine di elaborare “strumenti personalizzati”, in grado di soddisfare le specifiche esigenze della propria clientela.

L’attività di sviluppo e fornitura di software, sempre più spesso viene a qualificarsi come un’attività calibrata sulle specifiche esigenze del cliente committente, circostanza, questa, che ha condotto gli operatori del diritto ad una riqualificazione della prestazione cui si obbliga, in tale ipotesi, la società informatica, con rilevanti ricadute, per la stessa, sul piano applicativo in tema di responsabilità contrattuale per inadempimento.

Sul mutato orientamento giurisprudenziale si segnala un’interessante pronuncia del Tribunale di Milano (Tribunale di Milano, Sezione specializzata in materia di impresa, 22 maggio 2017, n. 5752/2017), anche se non recentissima, del maggio scorso, il quale ha dichiarato la responsabilità di una società informatica per il mancato adempimento di un contratto avente ad oggetto la fornitura di un software gestionale e l’attività di implementazione dello stesso per consentirne l’interazione con un sito web della società committente.

Con tale pronuncia è stato infatti chiarito che ove il committente affidi a una società informatica la realizzazione di un software calibrato secondo le sue specifiche esigenze, quest’ultima è tenuta ad assicurare la piena corrispondenza tra il software sviluppato e le specificità tecniche e funzionali che le sono state commissionate. In tale circostanza il fornitore assumerebbe infatti un’obbligazione di risultato e non già un’obbligazione di mezzo, oggetto tipico invece del contratto di prestazione d’opera professionale.

E’ noto come, sotto il profilo giuridico, il contratto di fornitura di un software assume una diversa qualificazione a seconda che abbia ad oggetto la mera vendita o concessione in licenza di un software già presente sul mercato, ovvero lo sviluppo di un programma informatico personalizzato in base alle esigenze specifiche del committente.

In questo secondo caso, il contratto può avere ad oggetto lo sviluppo “ad hoc” di un software per il committente, o l’adattamento di un software già esistente alle specifiche esigenze del cliente.

Il contratto di fornitura di un software personalizzato, dunque, coniuga insieme sia caratteristiche proprie del contratto di vendita (o di licenza d’uso), sia profili tipici del contratto di appalto, in relazione all’obbligo di realizzare prestazioni specifiche in linea con le esigenze del committente. Circa la disciplina applicabile a tale fattispecie contrattuale si era sempre sostenuto che dovesse essere quella propria del negozio prevalente (secondo il criterio c.d. dell’assorbimento), vale a dire quella della vendita se a prevalere è l’elemento della consegna ed il lavoro rappresenti non già lo scopo ultimo del negozio, ma soltanto il mezzo per il conseguimento del bene e viceversa (Cass., 12 aprile 1999, n. 3578; Cass., 22 marzo 1999, n. 2661).

Il Tribunale di Milano, superando il precedente e consolidato orientamento, ha invece chiarito che, a prescindere dalla qualificazione giuridica di tale contratto quale appalto e/o contratto misto di vendita (o licenza d’uso) e prestazione d’opera, ove il fornitore si obblighi a soddisfare le esigenze di business del committente mediante la personalizzazione di alcune funzionalità non previste dalla versione base del programma, egli assume una c.d. obbligazione di risultato, in quanto si impegna a garantire il raggiungimento dell’utilità concreta perseguita dal creditore, nel caso di specie attraverso l’assunzione dell’obbligo di fornitura e realizzazione (attraverso le necessarie implementazioni) di un software e la corretta interazione tra lo stesso e il sito web del cliente committente.

Il Tribunale ha concluso che poiché i vizi ed i malfunzionamenti riscontrati incidevano su prestazioni aventi valore primario nell’economia del contratto, essi sono stati tali da compromettere l’utilità dell’intera prestazione e la stessa funzione economico-sociale perseguita dal contratto, legittimandone conseguentemente la risoluzione per inadempimento.

                                                                                                                 Avv. Claudia Bortolani – Founder e Partner di Legal Grounds