NO DALLA UE AI PROVIDER “SCERIFFI”

La Corte di Giustizia delle Comunità Europee (causa C-70/10) si è pronunciata su una questione assai dibattuta e delicata nell’ambito dei c.d. new media, affermando che i fornitori di connettività alla rete Internet (c.d. ISP) non sono gravati dall’obbligo di vigilare sull’attività dei propri utenti, qualora gli stessi scarichino illegalmente files e materiali (i.e programmi “peer to peer”).
Secondo la Corte, come può evincersi dal Comunicato stampa dalla stessa diramato:“Un’ingiunzione di tale genere non rispetta il divieto di imporre a siffatto prestatore un obbligo generale di sorveglianza né l’esigenza di garantire un giusto equilibrio tra il diritto di proprietà intellettuale, da un lato, e la libertà d’impresa, il diritto alla tutela dei dati personali e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni, dall’altro».
Sempre secondo la Corte, il diritto comunitario ed in particolare l’art. 15 della direttiva europea 2000/31 “vieta che sia rivolta a un fornitore di accesso ad Internet un’ingiunzione di predisporre un sistema di filtraggio di tutte le comunicazioni elettroniche che transitano per i suoi servizi, applicabile indistintamente a tutta la sua clientela, a titolo preventivo, a sue spese esclusive e senza limiti nel tempo”
Con ciò non significa che l’attività illecita di scaricare un file in violazione del diritto d’autore sia ora un’attività lecita, ma senza dubbio le modalità d’investigazione delle attività in rete risultano ridotte.

Andrea Maura – avvocato25