NON DISTURBAR L’AVVOCATO CHE LAVORA

I dati contenuti negli albi professionali possono essere utilizzati per telefonate commerciali solo se il promotore ha già acquisito il consenso dell’interessato o se presenta offerte strettamente attinenti l’attività svolta dal professionista contattato. Lo ha chiarito il Garante privacy che ha vietato ad una società di utilizzare per scopi promozionali i dati  personali di un avvocato che si era lamentato di essere stato disturbato in ufficio con offerte di servizi di telefonia destinati all’utenza business.
In ogni caso ricorre per queste società l’obbligo di verificare che gli utenti non siano iscritti nel registro pubblico delle opposizioni e che quindi abbiano espresso la loro contrarietà a ricevere telefonate pubblicitarie.

Seguimi su Twitter: @MicolMimun

keyboard_arrow_up