CODICE DEONTOLOGICO FORENSE: NO ALLA MEDIAZIONE IN HOUSE

Il nuovo articolo 55-bis del codice deontologico forense prevede che gli avvocati che siano anche mediatori non possano svolgere la funzione di mediatore se hanno assistito una delle parti del procedimento di mediazione nei due anni precedenti all’istanza introduttiva del procedimento o se hanno in corso rapporti professionali con una di essi. Invece l’ avvocato che ha svolto l’incarico di mediatore non potrà intrattenere rapporti professionali con una delle parti nei due anni successivi alla definizione del procedimento e, successivamente potrà farlo solo se ’oggetto dell’attività sia diverso dal quello del procedimento di mediazione stesso.

Tali divieti si applicano anche ai professionisti soci o associati dell’avvocato-mediatore ovvero che esercitino la professione negli stessi locali dove esercita il primo.

La  norma prevede altresì che l’organismo di mediazione non possa avere sede presso lo studio dell’avvocato e vice versa.

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