Novità rilevanti in materia penale introdotte dal decreto cura italia convertito in legge

In questo articolo segnaliamo brevemente le principali modifiche apportate all’art. 83 del Decreto legge 17 marzo 2020, n.18 (c.d. Decreto “Cura Italia” convertito poi in legge) dai commi 12 bis, ter, quater e quinquies introdotti, appunto, in sede di conversione.

  • Il comma 12-bis, prevede che fino al 30 giugno 2020, possono essere tenute attraverso adeguati collegamenti da remoto «le udienze penali che non richiedono la partecipazione di soggetti diversi dal pubblico ministero, dalle parti private e dai rispettivi difensori, dagli ausiliari del giudice, da ufficiali o agenti di polizia giudiziaria, da interpreti, consulenti o periti». Inoltre, al fine di consentire che la partecipazione delle parti sia effettiva viene stabilito anche che: il giudice comunica giorno, ora e modalità di collegamento a tutti i soggetti di cui è prevista la partecipazione; i difensori attestano l’identità dei soggetti assistiti i quali sono tenuti a partecipare all’udienza dalla stessa postazione dalla quale si collega il difensore.
  • Il comma 12-ter, prevede che fino al 30 giugno 2020, tutti i ricorsi in Cassazione saranno trattati «in camera di consiglio senza l’intervento del procuratore generale e dei difensori delle altre parti, salvo che la parte ricorrente faccia richiesta di discussione orale». Dunque il difensore deve far pervenire tale richiesta alla cancelleria, a mezzo di posta elettronica, almeno 25 giorni prima dell’udienza. Qualora il difensore avanzi richiesta di discussione orale «i termini di custodia cautelare e di prescrizione sono sospesi per il tempo in cui il procedimento è rinviato».
  • Il comma 12-quater, riguarda la fase delle indagini preliminari e consente il compimento di atti mediante il collegamento da remoto durante tale fase, ma solo e soltanto per il periodo limitato che va dal 9 marzo al 30 giugno 2020. Per esempio viene previsto che il pubblico ministero e il giudice delle indagini preliminari possono servirsi di collegamenti da remoto per portare a termine tutti quegli atti che richiedono «la partecipazione della persona sottoposta alle indagini, della persona offesa, del difensore, di consulenti, di esperti o di altre persone, nei casi in cui la presenza fisica di costoro non può essere assicurata senza mettere a rischio le esigenze di contenimento della diffusione del virus COVID-19»
  • Il comma 12-quinquies, provvede a disciplinare lo svolgimento da remoto delle deliberazioni collegiali per i procedimenti non sospesi e stabilisce che «dal 9 marzo al 30 giugno 2020, nei procedimenti civili e penali non sospesi, le deliberazioni collegiali in camera di consiglio possono essere assunte mediante collegamenti da remoto».

Bisogna precisare, infine, che le disposizioni di cui ai commi 12-quater e 12-quinquies, retroagiscono andando a ricomprendere tutte quelle attività che sono state compiute dal 9 marzo, questo affinché possano essere sanati anche eventuali atti che sono stati già compiuti durante la fase delle indagini preliminari o camere di consiglio, svolte da remoto in assenza di una specifica regolamentazione normativa in un momento di massima emergenza pandemica.

di Tatiana Aversano – Partner | Legal Grounds

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