OBBLIGO CERTIFICAZIONE ANTIMAFIA DEL SOGGETTO RESPONSABILE: I CASI DI ESENZIONE

Con nota pubblicata in data 7 novembre 2011 sul sito www.gse.it, il GSE chiarisce quali siano i soggetti che rientrano nei casi di esenzione dall’obbligo della presentazione della certificazione antimafia previsto dal Quarto Conto Energia (D.M. 5 maggio 2011).
In particolare, l’allegato 3-c del Quarto Conto Energia prevede, tra la documentazione da trasmettere al GSE alla data di entrata in esercizio, anche il certificato antimafia del soggetto responsabile.
Nella citata nota, il GSE informa che non sono soggetti all’obbligo di presentazione del certificato antimafia:
a) i soggetti pubblici, ivi incluse società o imprese comunque controllate dallo Stato o da altro ente pubblico nonché un concessionario di opera pubblica;
b) i soggetti, anche privati, i cui organi rappresentativi e quelli aventi funzioni di amministrazione e di controllo sono sottoposti alla verifica di particolari requisiti di onorabilità tali da escludere la sussistenza di una delle cause di sospensione, di decadenza o di divieto di cui al citato articolo 67;
c) i soggetti che esercitano attività agricola o professionale, non organizzata in forma di impresa ovvero esercitano attività artigiana in forma di impresa individuale e attività di lavoro autonomo anche intellettuale in forma individuale;
d) i soggetti destinatari di incentivi il cui valore complessivo, inclusi eventuali incentivi riferiti ad altri impianti, non supera 150.000 euro.
Il GSE ricorda, inoltre, che la mancata presentazione della certificazione antimafia ovvero della dichiarazione di esenzione dall’obbligo (da compilarsi ai sensi del D.P.R. n° 445/2000) comporta la non ammissione agli incentivi.
Elisabetta Trabucco

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