Prevenzione e gestione dei rischi dopo la Legge Gelli

Con la nuova Legge n. 24/2017 (c.d. Legge Gelli), entrata in vigore dal 1 aprile 2017, “la sicurezza delle cure” è considerata parte costitutiva del diritto alla salute.

L’art.1 comma 2 della suddetta Legge precisa che : “la sicurezza delle cure si realizza anche mediante l’insieme di tutte le attività finalizzate alla prevenzione e alla gestione del rischio connesso all’erogazione di prestazioni sanitarie e l’utilizzo appropriato delle risorse strutturali, tecnologiche e organizzative”.

Si rafforza ancora di più la convinzione, rispetto al comma 539 della legge n.208/2015 (Legge di stabilità), che stabiliva che: “tutte le strutture pubbliche e private attivino un’adeguata funzione di monitoraggio e gestione del rischio sanitario”, che la realizzazione delle attività di prevenzione e gestione del rischio sanitario (risk-management), rappresenti un interesse primario che concorre, insieme ad altri fattori, ad assicurare il rispetto del principio della sicurezza delle cure.

Al fine di una efficace gestione del rischio sanitario è necessario quindi che le stutture sanitarie pubbliche e private dispongano di strumenti tecnologici idonei a identificare, valutare e gestire con efficienza e rapidità i possibili rischi connessi all’attività sanitaria, al fine di prevenire gli eventi avversi, dotandosi, come prevede espressamente la Legge (art.16 comma 2 che ha modificato l’art.540 della legge n.208/2015, in materia di responsabilità professionale del personale sanitario), del necessario supporto di “personale medico dotato delle specializzazioni in igiene, epidemiologia e sanità pubblica e equipollenti, in medicina legale ovvero da personale dipendente con adeguata formazione e comprovata esperienza almeno triennale nel settore”. 

La rilevanza di una corretta gestione del rischio sanitario da parte delle Strutture Sanitarie o Sociosanitarie pubbliche e private, quale elemento fondamentale per il rispetto della sicurezza delle cure, inteso come interesse primario, è correlata anche, nell’obbligo da parte di ogni Regione (art. 4 comma 1) di istituire il “Centro per la Gestione del rischio sanitario e la sicurezza del paziente”, che raccoglie dalle strutture stesse i dati regionali sui rischi, eventi avversi e sul contenzioso e li trasmette annualmente, mediante procedura telematica unificata a livello nazionale, all’Osservatorio Nazionale delle buone pratiche sulla sicurezza nella sanità, di cui all’art.3 della citata Legge.

Presentiamo qui alcune iniziative di Risk Management adottate e/o da adottare nelle Strutture Sanitarie pubbliche e private, al fine di potere monitorare e prevenire eventuali eventi avversi.

E’ evidente che un’efficiente e funzionale gestione del rischio clinico è necessariamente supportata da un’adeguata implementazione di strumenti tecnologici, idonei a rendere più efficace ed immediato il sistema di individuazione, valutazione e gestione del rischio stesso.

Nei prossimi giorni vi presenteremo un nostro prototipo di software gestionale che supporta i processi di segnalazione di Incident Reporting, quale sistema reattivo di segnalazione di eventi indesiderati, finalizzato a rilevare le criticità del sistema.

Continuate a seguirci…

Avv. Francesca Stefanutti – Partner di Legal Grounds

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