Il recepimento della Direttiva CSR (Corporate Social Responsability)

Con il D.lgs. 30 dicembre 2016, n. 254 l’Italia ha recepito la Direttiva europea relativa alla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e di informazioni sulla diversità da parte di talune imprese e di taluni gruppi di grandi dimensioni (Direttiva “CSR” 2014/95/UE).
Il Decreto è entrato in vigore il 25 gennaio 2017 e le disposizioni si applicano, con riferimento alle dichiarazioni e relazioni relative agli esercizi finanziari aventi inizio a partire dal 1° gennaio 2017.

Quali sono le novità introdotte dal Decreto?
Il Decreto, introduce, per le imprese e i gruppi di grandi dimensioni, l’obbligo di inserire nella Relazione sulla gestione una dichiarazione di carattere non finanziario (la “Dichiarazione”), per consentire una migliore valutazione dell’attività d’impresa, del suo andamento, dei suoi risultati e degli impatti dalla stessa prodotti.
La dichiarazione dovrà contenere informazioni riguardanti i temi ambientali, sociali, quelli attinenti alla gestione del personale, alle politiche di diversità, al rispetto dei diritti umani e alla lotta contro la corruzione attiva e passiva, con indicazione degli strumenti adottati.
La dichiarazione dovrà riportare, tra l’altro, una breve descrizione del modello aziendale dell’impresa, una descrizione delle politiche applicate dall’impresa in merito ai predetti aspetti, il risultato di tali politiche, i principali rischi connessi a tali aspetti, gli indicatori fondamentali di prestazione di carattere non finanziario pertinenti per l’attività specifica dell’impresa.

Chi è tenuto a predisporre la Dichiarazione?
Vi sono tenuti gli «enti di interesse pubblico», tra i quali le banche, le imprese di assicurazione aventi sede legale in Italia o le sedi secondarie in Italia di impresa di assicurazione avente sede legale in uno Stato terzo (extra UE ed extra SEE) e le società emittenti strumenti finanziari, che nell’ultimo esercizio abbiano avuto in media un numero di dipendenti superiore a 500 ed il cui bilancio consolidato soddisfi almeno uno dei due seguenti criteri:

  1. totale dell’attivo dello stato patrimoniale superiore a 20.000.000 di euro;
  2. totale dei ricavi netti delle vendite e delle prestazioni superiore a 40.000.000 di euro.

Quali sono gli adempimenti richiesti?
Il soggetto incaricato di effettuare la revisione legale del bilancio o altro soggetto abilitato allo svolgimento della revisione legale appositamente designato, dovrà verificare l’avvenuta predisposizione da parte degli amministratori della dichiarazione di carattere non finanziario ed esprimere, con apposita relazione distinta dalla relazione di revisione e giudizio sul bilancio prevista dall’articolo 14 del D.Lgs. n. 39/2010, un’attestazione circa la conformità delle informazioni fornite rispetto a quanto richiesto dal Decreto.
Le medesime regole valgono per gli enti di interesse pubblico che sono imprese madri di un gruppo di grandi dimensioni, i quali devono includere nella relazione consolidata sulla gestione una dichiarazione consolidata di carattere non finanziario.

L’attuale perimetro di applicazione della norma interessa direttamente in Italia circa 400 aziende; essa rappresenta, tuttavia, una pietra miliare in tema di governance, sottolineando il crescente presidio della sostenibilità dell’attività economica nel lungo periodo. Ci ripromettiamo di tornare presto sul tema, approfondendo gli aspetti di natura pratica, come ad esempio quelli relativi al rating di legalità. Allora, alla prossima!

Avv. Andrea Maura – Partner di Legal Grounds

Ha collaborato alla redazione dell’articolo la dott.sa Elisabetta Pinna Senior HR & Sustainability Advisor

 

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