RESPONSABILITA’ SOLIDALE TRA APPALTATORE E SUB-APPALTATORE: ARRIVANO I NUOVI CHIARIMENTI DELL’AGENZIA DELL’ENTRATE

Dopo i primi chiarimenti fornite con Circolare n. 40/E dell’ 8 ottobre 2012 (la “Circolare 40/E”), l’Agenzia delle Entrate torna ad illuminarci sulle problematiche interpretative in materia di responsabilità solidale dell’appaltatore recentemente rivisitata ad opera dell’articolo 13-ter del noto decreto crescita che ha introdotto la responsabilità dell’appaltatore con il subappaltatore per il versamento all’Erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e dell’imposta sul valore aggiunto dovuta dal subappaltatore in relazione alle prestazioni effettuate nell’ambito del rapporto, nei limiti dell’ammontare del corrispettivo dovuto (comma 28, articolo 35 del Decreto Bersani). Si ricorda, inoltre, che in capo al committente è stata introdotta una sanzione amministrativa pecuniaria – da Euro5.000 a Euro 200.000 – nel caso in cui lo stesso provveda ad effettuare il pagamento all’appaltatore senza che questi abbia esibito la documentazione attestante che i versamenti fiscali, scaduti alla data del pagamento del corrispettivo, siano stati correttamente eseguiti, eventualmente anche dal subappaltatore.

Con la Circolare40/E, l’Agenzia delle Entrate ha a suo tempo ritenuto valida, in alternativa alle asseverazioni prestate dai CAF e dai professionisti abilitati, la presentazione di una dichiarazione sostitutiva con cui l’appaltatore/subappaltatore attesti l’avvenuto adempimento degli obblighi richiesti dalla disposizione. La Circolare40/E ha inoltre chiarito che la norma si applica ai contratti di appalto/subappalto stipulati a decorrere dal 12 agosto 2012 nonché a quelli rinnovati successivamente a tale data, essendo rinnovo del contratto equivalente a nuova stipula (Circolare dell’Agenzia delle Entrate 20/E del 1 marzo 2013 (la “Circolare 20/E”)).

L’Agenzia delle Entrate con la Circolare20/E ha inoltre chiarito l’ambito applicativo oggettivo della norma, ritenendola di portata generale non limitata ai soli contratti stipulati dagli operatori economici del settore edile. Infatti, scopo della norma, è quella di ”fare emergere base imponibili in relazioni alle prestazioni di servizi rese in esecuzione di contratti di appalto e subappalto intesi nella loro generalità, a prescindere dal settore economico in cui operano le parti contraenti”.

Pertanto, bisogna ritenere che la norma abbia ad oggetto il contratto di appalto come previsto dall’articolo 1655 del codice civile. Mentre, sono escluse dal campo di applicazione della norma le tipologie contrattuali diverse dal contratto di appalto di opere e servizi quali, ad esempio, gli appalti di forniture dei beni; il contratto d’opera, disciplinato dall’articolo 2222 del codice civile; il contratto di trasporto (articolo 1678 del codice civile); il contratto di subfornitura e le prestazioni rese nell’ambito del rapporto consortile.

Dal lato soggettivo invece, si richiama l’attenzione sulla circostanza che i contratti di appalto/subappalto devono essere conclusi da soggetti che stipulano i contratti nell’ambito dell’attività rilevanti ai fini dell’IVA e, in ogni caso, dai soggetti di cui agli articoli 73 e 74 del testo unico delle imposte sui redditi. Restano sempre fuori dall’ambito applicativo le stazioni appaltanti e il condominio.

Inoltre, per agevolare l’adempimento normativo in esame,la Circolare20/E fornisce alcune importanti indicazioni:

–          nel caso di più contratti intercorrenti tra le medesime parti, è ammessa una certificazione unitaria;

–          è possibile una certificazione periodica, purché al momento del pagamento, si attesti la regolarità di tutti i versamenti relativi alle ritenute e all’IVA scaduti a tale data;

–          pagamenti mediante bonifico: l’attestazione deve far riferimento ai versamenti fiscali scaduti al momento in cui il committente o l’appaltatore effettuano la disposizione bancaria e non anche di quelli scaduti al momento del successivo accreditamento delle somme al beneficiario;

–          cessione del credito: in linea con le indicazioni fornite dalla Ragioneria generale dello Stato con riferimento alle ipotesi di cessione del credito nell’ambito della disciplina dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni (circolare n. 29 del 2009), l’attestazione della regolarità fiscale dovrà essere fatta al momento in cui il cedente (appaltatore o subappaltatore) da notizia della cessione al debitore ceduto (committente o appaltatore).

avv. Micol Mimun

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