Le emittenti televisive possono vietare la ritrasmissione via internet dei loro programmi da parte di un’altra società: per la Corte di Giustizia UE, infatti, una siffatta ritrasmissione costituisce, a talune condizioni, comunicazione al pubblico dell’opera protetta ai sensi della direttiva 2001/29 e pertanto, come tale, va autorizzata dal titolare dei diritti d’autore.
Con la Sentenza 7 Marzo 2013 nella causa C-607/11 (derivante da una vertenza che vedeva una serie di emittenti televisive inglesi contrapposte alla società TVCatchup Ltd. che diffondeva in diretta via internet i programmi televisivi e i film trasmessi dalle emittenti) la Corte europea ha rilevato che, quando una determinata opera è oggetto di molteplici utilizzi, ogni sua trasmissione mediante uno specifico mezzo tecnico deve in linea di principio essere autorizzata individualmente dal proprio autore, con la conseguenza che la ritrasmissione a mezzo internet di opere trasmesse su televisione terrestre è soggetta a specifica autorizzazione da parte dei titolari dei diritti d’autore sulle stesse opere che si intende ritrasmettere al pubblico.
Comunicato stampa ufficiale: http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2013-03/cp130025it.pdf
Testo integrale della pronuncia: http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-607/11
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