Se mi cancello, non pago? Dilemmi in tempo di crisi.

Negli ultimi tempi ci viene spesso posta la questione della sorte dei rapporti che fanno capo ad una società in caso della sua cancellazione dal Registro delle Imprese e successiva estinzione. Che cosa accade ai rapporti contrattuali in essere? e ai debiti contratti? e ai processi in corso?

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 6070 del 12 marzo 2012 è intervenuta nuovamente sulla questione riaffermando – tra le altre cose – che la cancellazione volontaria dal Registro delle Imprese di una società, a partire dal momento in cui si verifica l’estinzione della società medesima, impedisce che essa possa agire o essere convenuta in giudizio.

E se l’estinzione della società cancellata dal registro si verificasse in pendenza di un giudizio del quale la società è parte? In tal caso, secondo quanto affermato dalla Cassazione, si determinerebbe un evento interruttivo del processo, disciplinato dagli artt. 299 e segg. c.p.c., con possibile successiva eventuale prosecuzione o riassunzione del medesimo giudizio da parte o nei confronti dei soci.

Le Sezioni Unite della Corte erano già intervenute sul tema in precedenza, con le note sentenze nn. 4060, 4061 e 4062 del 22 febbraio 2010, riconoscendo una portata innovativa al testo dell’art. 2495 cod. civ., come modificato dalla riforma del diritto societario, in virtù del quale, la cancellazione della società dal registro delle imprese, a far data dl 1.1.2004, ne produce l’immediata estinzione, indipendentemente dall’esistenza di crediti insoddisfatti o di rapporti pendenti.

La nuova pronuncia affronta le stesse questioni trattate dalla precedente decisione delle Sezioni Unite n. 4060/2012 e dalle successive sentenze in tema, confermando la maggior parte dei principi già enunciati e precisandone altri su profili che erano stati solo parzialmente oggetto di esame sentenza.

La Corte riconferma quindi che ai sensi dell’art. 2495 cod. civ. le obbligazioni residuanti in capo alla società estinta per effetto della cancellazione dal registro delle imprese si trasferiscono ai soci, che ne rispondono solo nei limiti di quanto riscosso in base al bilancio finale di liquidazione. Tuttavia, nel caso di soci illimitatamente responsabili, la loro responsabilità rimane illimitata anche a seguito dell’estinzione della società.

Le Sezioni Unite esaminano poi gli eventuali rapporti attivi non liquidati che residuino all’estinzione della società e che siano conosciuti al momento della liquidazione o la cui esistenza viene scoperta successivamente alla cancellazione (sopravvenienze). Riguardo ad essi la Corte enuncia  i seguenti principi:

  • i diritti ed i beni non compresi nel bilancio di liquidazione si trasferiscono ai soci in regime di contitolarità o comunione indivisa;
  • non si trasferiscono invece ai soci le mere pretese, anche se azionate o azionabili in giudizio, ed i diritti di credito incerti o illiquidi, in relazione ai quali l’inerzia del liquidatore consente di presumere una rinunzia ad essi da parte della società.

Infine, in relazione agli aspetti processuali, vengono affermati i seguenti principi:

  • l’estinzione della società per effetto della cancellazione del registro delle imprese comporta una immediata perdita della sua legittimazione processuale attiva e passiva (principio già espresso in precedenza);
  • se l’estinzione avviene in corso di giudizio, essa costituisce un evento interruttivo del processo, che trova disciplina negli artt. 299 e ss. c.p.c. con conseguente possibile eventuale prosecuzione o riassunzione da parte o nei confronti dei soci;
  • se l’evento interruttivo non viene rilevato in giudizio nelle modalità previste dagli artt. 299 e ss. c.p.c. la prosecuzione del processo, venuta meno la parte, è limitata al grado di giudizio in cui l’evento si verifica, per cui l’eventuale impugnazione della sentenza dovrà, a pena di inammissibilità, dovrà essere proposta o essere indirizzata dai soci succeduti o nei confronti di essi.

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