SI SALVI CHI PUÒ …

La Camera ha approvato il disegno di legge questa volta “salva decreto ingiuntivo”, che reca “modifica all’articolo 645 e interpretazione autentica dell’articolo 165 del codice di procedura civile in materia di opposizione al decreto ingiuntivo”. Il decreto interviene dopo la sentenza della Cassazione (n. 19246/2010) che aveva affermato la riduzione a 5 giorni dei termini di iscrizione a ruolo indipendentemente dal fatto che l’opponente avesse scelto consapevolmente o meno di citare il creditore in termini ridotti, la riduzione doveva infatti operare automaticamente con la sola proposizione dell’opposizione. Tale interpretazione rendeva improcedibili le opposizioni proposte fuori termine.
Il provvedimento che consta di soli due articoli sopprime, al secondo comma dell’articolo 645 del codice di procedura civile, le parole “ma i termini di comparizione sono ridotti a metà”. Inoltre, nei procedimenti pendenti, il primo comma dell’articolo 165 del codice di procedura civile dovrà essere interpretato nel senso che la riduzione del termine di costituzione dell’attore ivi prevista si applica, nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo, solo se l’opponente abbia assegnato all’opposto un termine di comparizione inferiore a quello di cui all’articolo 163-bis, primo comma, del codice di procedura civile.

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