Via alla nuova sanatoria

Il 15 settembre è la data prevista dal D.Lgs. n. 109 del 6 luglio scorso concernente le sanzioni per i datori di lavoro italiani, comunitari o in possesso di carta di soggiorno che assumono immigrati irregolari per presentare la domanda di sanatoria. Il termine per tali domande scadrà il 15 ottobre 2012.

E’ prevista infatti una “disposizione transitoria” sulle nuove modalità per la regolarizzazione dei cittadini extracomunitari presenti in Italia privi di permesso di soggiorno che svolgono attività lavorativa subordinata almeno dal 31 dicembre 2011.

I punti cardine della nuova sanatoria sono:

–        il rapporto di lavoro dovrà necessariamente essere a tempo pieno, tranne che per colf e badanti per i quali è possibile dichiarare anche 20 ore lavorative settimanali;

–        i datori che hanno ottenuto il nulla osta nell’ambito del decreto flussi e che poi non si sono presentati alla firma del contratto di soggiorno non possono presentare domanda di sanatoria;

–        contributo di emersione da parte del datori di lavoro pari a € 1.000,00 per ciascun lavoratore da sanare, oltre alla regolarizzazione delle somme dovute fiscali per un periodo di almeno sei mesi;

–        documentazione della P.A. attestante l’effettiva presenza del lavoratore nel territorio in data antecedente al 31 dicembre 2011 (es. iscrizione all’asilo nido, certificato di ricovero presso un ospedale pubblico). Non basta quindi la certificazione del datore di lavoro, volendosi evitare in tal modo di trasformare la sanatoria in uno strumento di ricatto quale è stata la precedente, con la quale finti datori di lavoro avevano incassato quanto, se non di più, le casse dello Stato.

Ricordiamo che, come era per la sanatoria precedente, fino al termine della procedura il lavoratore non potrà essere espulso e conseguentemente il datore di lavoro non è passibile di sanzioni connesse all’assunzione irregolare di lavoratori.

1 Commento.

  • Da ricordare inoltre che l’articolo 2, comma 1, del citato D.Lgs. 16 luglio 2012, n. 109 introduce l’articolo 25 duodecies al D.lgs 231/2001 prevedendo la responsabilità amministrativa dell’ente nelle ipotesi aggravate di occupazione di cittadini di paesi terzi con soggiorno irregolare. Pertanto, nell’aggiornamento del modello organizzativo ex art. 6 e 7 D.Lgs. 231/2001, dovranno essere oggetto di accurata analisi le prassi e le policy attuate dall’amministrazione e dalle risorse umane relative all’assunzione del personale (ad esempio, con esplicita previsione del divieto di assumere lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, prevedendo flussi informativi continui e costanti verso il “datore di lavoro”, applicando apposite sanzioni disciplinari in caso di violazione). Anche nel modello organizzativo dovrebbero poi essere inseriti gli stessi principi e la previsione che gli stessi siano applicabili anche nei confronti di società di lavoro interinale (di cui l’ente si avvalga).

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