Sezioni Unite: possibile la nullità del contratto “ex officio” nel caso di domanda di risoluzione?

Con la sentenza n. 14828 del 4 settembre 2012 le sezioni Unite della Corte di cassazione sono intervenute per dirimere il contrasto giurisprudenziale da tempo esistente tra le diverse sezioni della Corte, propense, alcune, a negare la possibilità di dichiarare ex officio la nullità di un contratto nel caso in cui ne fosse stata domandata l’annullabilità o la risoluzione, e altre, favorevoli a una maggiore libertà da parte dell’autorità giudiziaria.

In particolare l’orientamento dominante riteneva che il giudice di merito potesse dichiarare d’ufficio la nullità di un contratto in ogni stato e grado del giudizio (secondo quanto previsto espressamente dall’art. 1421 del Codice civile) solo nel caso in cui ne fosse stato domandato l’adempimento, mentre se la domanda fosse stata diretta a far dichiarare l’invalidità o la risoluzione di un contratto …

la deduzione di una diversa causa di nullità (nel primo caso) o di una qualsiasi causa di nullità (nel secondo caso) sarebbero state inammissibili, né avrebbero potuto essere rilevate d’ufficio dal giudice per il divieto di una pronuncia ultra petita.

L’orientamento opposto (a partire dalla sentenza n. 6170 del 2005) aveva invece affermato che la domanda di risoluzione, come quella di adempimento, presuppone la validità del contratto (solo un contratto valido, infatti, può essere risolto per inadempimento), per cui l’accertamento di una causa di nullità ha natura di pronuncia incidentale, inoltre, essendo pregiudiziale alla decisione sul rigetto della domanda di risoluzione, costituisce giudicato implicito per eventuali successivi giudizi imperniati sul contratto dichiarato nullo.

Le Sezioni unite, dopo aver ripercorso tutto l’evolversi delle alterne decisioni della Corte, di fatto accolgono questo secondo indirizzo caldeggiato anche dalla dottrina, osservando che la ragione dell’ostilità nei confronti della dichiarazione di nullità ex officio da parte delle Corti è da attribuirsi alla natura per metà sostanziale e per metà processuale dell’art. 1421 c.c., e al timore di violare il principio di terzietà del giudice e quello dell’obbligo di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

Le Sezioni unite sottolineano, inoltre, che a corroborare questa conclusione vi sono anche le recenti modifiche degli articoli 101 e 153 del Codice di procedura civile.

Il nuovo secondo comma dell’art. 101 c.p.c. (introdotto dalla legge n. 69 del 2009) impone infatti anche al giudice che sia in fase di riserva della decisione, se ritiene di porre a fondamento di quest’ultima una questione rilevata d’ufficio, di assegnare alla parti un termine per memorie contenenti osservazioni sulla questione.

Infine, l’art. 153 c.p.c. ha ampliato la facoltà della parte di essere rimessa in termini quando la decadenza sia dipesa da causa ad essa non imputabile, come quando ad esempio il rilievo della nullità ex officio giunga tardivamente.

Pertanto, affermano le Sezioni unite, il giudice che, dopo l’udienza di trattazione, ritiene di sollevare una questione rilevabile d’ufficio e non considerata dalle parti, deve sottoporgliela con l’obiettivo di provocare un contraddittorio sul punto e permettere di svolgere le relative difese. La mancata segnalazione da parte del giudice rappresenta una violazione del dovere di collaborazione e determina la nullità della sentenza per violazione del diritto di difesa delle parti.

di Valentina Tazza

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