Sanità – Decreto Legge Balduzzi – Stop alla c.d. medicina difensiva?!

Su proposta del Ministro della Salute, di concerto con i Ministri competenti, il Consiglio dei Ministri in data 5 settembre 2012 ha approvato un decreto legge che reca incisivi e rilevanti interventi per garantire un più alto livello di tutela della salute, tenendo conto tuttavia della necessità di contenere la spesa sanitaria e farmaceutica attraverso la riorganizzazione e l’efficienza.

L’art. 3 del Decreto mira  a contenere il c.d. fenomeno della c.d. “medicina difensiva” che oramai negli ultimi anni a causa del fenomeno esplosivo del contenzioso sanitario, ha indotto i medici ad effettuare pratiche diagnostiche o misure terapeutiche condotte principalmente, non ad assicurare la salute del paziente, ma come garanzia delle eventuali responsabilità dei medici consistente  nelle cure mediche prestate, con gravi conseguenze sia sulla salute dei cittadini, sia sull’aumento delle liste di attesa e dei costi a carico delle Aziende sanitarie.

Le novità introdotte in tema di responsabilità medica, attengono sia al criterio di valutazione della stessa,  che  tiene conto della circostanza che i sanitari abbiano svolto la prestazione professionale secondo “linee guida e buone pratiche elaborate dalla comunità scientifica nazionale e internazionale”, con la conseguenza che in tal caso, è esclusa la colpa lieve del sanitario che risponderà dei danni derivati dalla propria attività solo nei casi di dolo e colpa grave, sia sulla costituzione di un Fondo, riferito esclusivamente a determinate categorie di rischio, atto a  garantire idonee coperture assicurative al professionista richiedente,  finanziato con il contributo dei professionisti e delle assicurazioni, in misura percentuale sui premi incassati, comunque non superiore al 4%  del premio stesso, con la subordinazione dell’incremento del relativo premio di polizza al pagamento di un risarcimento da parte dell’Assicurazione nonché della disdetta della polizza all’accertamento effettivo della responsabilità professionale connessa alla reiterazione di una condotta colposa.