AVVOCATI E TARIFFE. I MINIMI SONO (ANCORA) DEROGABILI?

Ci sembra che sul lato delle tariffe professionali degli avvocati, a causa delle numerose modifiche intervenute, ci sia parecchia confusione.

Ecco una sintesi.

La Legge di Stabilità n. 183 del 12 novembre 2011, entrata in vigore il 1 gennaio 2012, mette un punto fermo sulla dibattuta questione riguardante l’applicazione dei minimi tariffari eliminando dall’art. 3, comma 5 lett. d) della Manovra bis (D.L. 138/2011 convertito nella Legge 148/2011 c.d. Manovra di Ferragosto) il riferimento alle tariffe professionali e la conseguente possibilità di derogarvi.

La Manovra bis, infatti, prevedeva, all’art. 3, che gli ordinamenti professionali recepissero, entro un anno dalla propria entrata in vigore, alcuni principi tra cui quello inerente  il compenso del professionista che, stando al testo normativo, doveva essere “pattuito per iscritto all’atto del conferimento dell’incarico professionale prendendo come riferimento le tariffe professionali” ed ammettendo anche una possibile deroga alle stesse.

Con l’entrata in vigore del nuovo testo dell’art. 3 comma 5 lett. d) del D.L. 138/2011, così come modificato dalla Legge di stabilità, una volta che sarà emanato il DPR ivi previsto, il professionista dovrà sempre pattuire il proprio compenso per iscritto all’atto del conferimento dell’incarico, ma senza far riferimento ad un tariffario. Nella definizione del proprio compenso il professionista dovrà invece attenersi al principio di trasparenza rendendo noto al cliente il livello della complessità dell’incarico, nonché tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell’incarico.

Ricordiamo che prima dell’intervento legislativo del 12 novembre 2011, si era già pronunciata sul punto l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato che, con parere AS864 del 26 agosto 2011, aveva sottolineato le criticità concorrenziali poste in essere dalla Manovra bis affermando che “Le disposizioni del decreto in materia di tariffe professionali costituiscono un passo indietro rispetto alla disciplina dettata dal decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, che aveva abrogato l’obbligatorietà delle tariffe fisse o minime”.

L’Autorità specificava inoltre che “pur potendosi trovare una giustificazione per la tariffa massima nella tutela del consumatore” il riferimento ad un tariffario, anche se non obbligatorio, risultava contraddittorio e contrario al perseguimento di una liberalizzazione del mercato dei servizi professionali, determinando effetti negativi per la concorrenza alla stessa stregua dei prezzi obbligatori.

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