PROSSIME AL VIA LE NUOVE REGOLE SUL FALLIMENTO

Il 17 gennaio u.s., il Senato ha approvato in via definitiva il disegno di legge relativo a “Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento”.

Tra le novità più rilevanti segnaliamo:
1) l’estensione della possibilità di beneficiare dei mutui senza interessi erogati dal Fondo di solidarietà per le vittime dell’usura  per i debitori falliti che non abbiano riportato condanne definitive;
2) una modifica al Codice degli Appalti (art. 135, comma1) per cui la condanna irrevocabile dell’appaltatore per usura e riciclaggio comporta che il responsabile del procedimento debba proporre alla stazione appaltante la risoluzione del contratto.

Ma la novità più rilevante è quella riguardante l’introduzione di un nuovo procedimento per i soggetti che non hanno i requisiti per accedere alle attuali procedure concorsuali (RD 267/1942 s.m.i.). In tal caso è data la possibilità al debitore di proporre ai creditori, con l’ausilio di determinati organismi di conciliazione, un accordo di ristrutturazione dei debiti.  Ciò a condizione che il debitore, nei tre anni precedenti, non abbia fatta ricorso alla procedura di composizione della crisi. Il piano, a certe condizioni, può prevedere anche la moratoria di un anno per il pagamento dei creditori estranei all’accordo.

La proposta di accordo è depositata presso il tribunale del luogo di residenza del debitore e il giudice fissa l’udienza con i creditori.  All’udienza, il giudice, verificato che non sussistono atti in frode dei creditori dispone che per un periodo non superiore ai 120 gg non possono essere iniziate o proseguite, sotto pena di nullità, azioni esecutive individuali, né disposti sequestri conservativi, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di accordo da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore alla proposta.

Ai fini dell’omologazione dell’accordo è necessario che l’accordo sia raggiunto con i creditori rappresentanti almeno il 70% dei crediti.
Gli organismi di conciliazione possono essere costituiti da enti pubblici e, oltre a favorire il raggiungimento dell’accordo di ristrutturazione del debito verificano la veridicità dei dati contenuti nella proposta e nei documenti allegati, attestano la fattibilità del piano e trasmettono al giudice la relazione sulla maggioranza raggiunta. All’organismo è anche affidato il compito di dare pubblicità alla proposta e di effettuar le comunicazioni su ordine del giudice.

Il disegno di legge prevede che i criteri e le modalità di iscrizione degli organismi nell’apposito registro tenuto presso il Ministero di Giustizia siano regolati con decreto ministeriale entro 90 gg dall’entrata in vigore dalla legge.
Gli organismi saranno costituiti con l’iscrizione di diritto di avvocati, notai e commercialisti.

La procedura, quindi, che mira a recuperare le situazioni ristrutturazione del debito delle imprese che non avevano i requisiti per la dichiarazione di fallimento, necessiterà di un’ulteriore attesa prima  dell’effettiva possibilità di farvi ricorso.

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