LIBERALIZZAZIONI E DECRETO MONTI: COSA POTREBBE CAMBIARE NEL SETTORE ASSICURATIVO

La stampa ha recentemente riportato alcuni stralci della bozza dell’imminente nuova “lenzuolata”, che dovrebbe interessare il mondo delle polizze sotto tre diversi profili.

Il primo è quello inerente il regime dell’indennizzo diretto, che verrebbe ad essere disapplicato per i sinistri con feriti di lieve entità, i quali tornerebbero a ricadere sotto il regime risarcitorio “tradizionale” (richiesta di risarcimento danni alla compagnia del civile responsabile), determinando una serie di cambiamenti e di ritorni al passato (rimborso degli onorari dei legali in primis?). Non dimentichiamo che la materia è ad oggi oggetto di diverse interpretazioni, a seguito della nota ordinanza della Corte Costituzionale n. 180/2009, che ha affermato la non esclusività del regime dell’indennizzo diretto, laddove applicabile.

Il secondo, sempre in tema di RCA, riguarda le metodologie di calcolo dei “forfait” nell’ambito della convenzione CARD, allo scopo di premiare le compagnie più efficienti, nonché il potenziamento dello strumento del risarcimento in “forma specifica” che, se compreso dai consumatori, potrebbe rappresentare un significativo risparmio sui costi di riparazione ed in ultima analisi sui premi assicurativi.

Il terzo punto riguarda, infine, il mondo dell’intermediazione assicurativa, con una serie di misure destinate a collocarsi nel solco dei precedenti “decreti Bersani”, ma con un effetto più marcato sugli attuali assetti del mercato (si parla di divieti per le imprese di collocare prodotti in via diretta o attraverso agenti monomandatari).

Vedremo quali saranno i prossimi passi del Governo e quali le misure che effettivamente verranno adottate, ricordando come il settore, sebbene in relazione ad un mercato specifico come quello delle polizze legate ai mutui e finanziamenti, ha di recente assistito al varo di due importanti provvedimenti, ovvero l’art. 21, comma 3 bis del Codice del Consumo, che definisce come pratica commerciale scorretta l’abbinamento obbligatorio mutuo/polizza da parte degli intermediari finanziari ed il provvedimento Isvap n. 2946/11, che vieta agli intermediari assicurativi di rivestire contemporaneamente tale qualifica e quella di beneficiario o vincolatario di polizza. Andrea Maura, avvocato