CHI SI CANCELLA NON PAGA

La Corte di Cassazione con ordinanza n. 22863 depositata il 3 novembre 2011, ha dichiarato l’improcedibilità del ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate rifacendosi ad un precedente autorevole orientamento giurisprudenziale (Cass., sez. un., 22.02.2010 n. 4060) e dichiarando il difetto di legittimatio ad causam della pretesa creditoria dell’amministrazione finanziaria fatta valere contro un soggetto estinto posto che, alla luce del novellato articolo 2495, comma secondo, del codice civile anche in presenza di debiti insoddisfatti o di rapporti non definiti si determina l’estinzione irreversibile del soggetto passivo dell’obbligazione, fermo restando tuttavia la responsabilità in capo al liquidatore nel caso in cui il mancato pagamento sia dipeso da colpa o dolo di quest’ultimo. È dunque priva di efficacia – pertanto giuridicamente irrilevante – la cartella di pagamento nei confronti di una società estinta in quanto cancellata dal registro delle imprese.

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