CHE CONFUSIONE QUESTE TARIFFE!

Dopo l’eliminazione delle tariffe, minime e massime, per i professionisti, avvocati inclusi, i Tribunali di varie città d’Italia sono intervenuti cercando di fornire indicazioni ai giudici in merito alle modalità di liquidazione delle tariffe degli avvocati.

Gli interrogativi infatti non sono pochi a cominciare da che cosa succede alle cause in corso.

Da segnalare la posizione del Tribunale di Cosenza che con ordinanza 1° febbraio 2012 ha sospeso la decisione sulle spese, rinviando i commi 1 e 2 dell’articolo 9 del Dl 1/2012 alla Corte costituzionale, per violazione degli articoli 3, 24 e 111 della Costituzione.

In realtà per il Governo – e anche per il CNF – non c’è alcun vuoto normativo da colmare sulle tariffe forensi. A soccorrere l’organo giurisdizionale nella liquidazione degli onorari ci sarebbe direttamente il codice civile.

L’articolo 2233 del codice civile stabilisce, infatti, stabilisce che il compenso, se non è convenuto dalle parti e non può essere determinato secondo le tariffe può esserlo: a) in base agli usi; b) in mancanza di usi, da parte del giudice, sentito il parere dell’associazione professionale a cui il professionista appartiene, in misura adeguata all’importanza dell’opera e al decoro della professione.

“Si potrebbe quindi formare, in ambito nazionale, – prosegue il Governo – un uso normativo fondato sulla spontanea applicazione dei criteri di liquidazione del compenso già previsti dalle tariffe abrogate”, e ciò “nella convinzione della loro persistente vincolatività fino a quando non saranno adottati i decreti ministeriali”.

E allora, dopo l’abrogazione delle tariffe, si tornerebbe alle tariffe?

Pare di sì, almeno per ora. Comunque, per ovviare alle difficoltà interpretative il ministero della Giustizia sta predisponendo un emendamento volto ad introdurre una disciplina transitoria in attesa dell’adozione dei decreti ministeriali.

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