DL SEMPLIFICAZIONI E GOVERNANCE

Il Dl semplificazioni innova la normativa in tema di organo sindacale e di revisione legale dei conti nella Srl e di organo sindacale nella Spa. Ecco le nuove regole a “doppio binario”.

Iniziando dalle società per azioni che possono redigere il bilancio in forma abbreviata, le modifiche introducono l’obbligatorietà dell’organo di controllo nella figura del sindaco unico (a meno che lo statuto sociale imponga la collegialità dell’organo) che deve essere un revisore legale dei conti (articolo 2397 del codice civile).

La revisione legale dei conti è affidata a un revisore (o società di revisione) a meno che lo statuto, se la società non sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato, riservi l’attività di revisione dei conti all’organo sindacale (articolo 2409-bis del codice civile).

Per le spa che devono redigere il bilancio in forma ordinaria, l’organo di controllo è obbligatoriamente collegiale e la revisione legale dei conti è affidata a un revisore (o società di revisione) a meno che lo statuto riservi l’attività di revisione dei conti al collegio sindacale (riserva che però non può essere effettuata se la società è tenuta alla redazione del bilancio consolidato).

Per le società a responsabilità limitata sono previste regole differenti: quelle tenute a redigere il bilancio in forma ordinaria e per quelle aventi le caratteristiche previste dall’articolo 2477 del codice civile, possono optare per un organo di controllo monocratico (se così previsto dallo statuto) o collegiale o per il revisore. Mentre per le srl che non sono tenute a redigere il bilancio in forma ordinaria e che non hanno i parametri previsti dall’articolo 2477 del codice civile, l’organo di controllo non deve essere attivato, salvo eventuale scelta fatta in tal senso nello statuto sociale.

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