LA CONSOB PUBBLICA LA BOZZA DI REGOLAMENTO SUL CROWDFUNDING

Dal 29 marzo scorso è disponibile sul sito della Consob una bozza di regolamento sulla raccolta di capitali di rischio (funding) tramite la rete internet da parte di imprese innovative generalmente neo-costituite (start up) che fanno appello al pubblico risparmio di un elevato numero di destinatari (crowd) che nella prassi effettuano investimenti di modesta entità (cd. equity crowdfunding). http://www.consob.it/main/aree/novita/consultazione_crowdfunding_20130329.htm)

C’è tempo fino alla fine del mese per fare osservazioni alla bozza di regolamento che è stata divisa in tre parti: la prima prevede disposizioni generali e detta alcune definizioni, la seconda è dedicata al registro e alla disciplina dei gestori dei portali e infine la terza detta la disciplina delle offerte tramite portali. Nello specifico, la bozza di regolamento: i) prevede requisiti di onorabilità e professionalità mutuati da quelli previsti in capo agli esponenti aziendali delle SIM; ii) prevede obblighi informativi, da parte dei gestori dei portali, sia con riferimento, in generale, all’investimento in start up innovative, sia con riferimento alle singole offerte (cfr. all. 3 del regolamento); iii) prevede l’obbligo per le banche e le imprese di investimento che ricevono gli ordini dal gestore di portali di stipulare con gli investitori un contratto per la prestazione di servizi di investimento; iv) prevede che la quota sottoscritta dagli investitori professionali e da altri soggetti, sia pari ad almeno il 5% degli strumenti finanziari offerti; v) stabilisce l’obbligo per le start up di inserire negli statuti o negli atti costitutivi, almeno per il periodo in cui mantengono la qualità di start upinnovativa, clausole di recesso o di co-vendita nel caso in cui i soci di controllo, successivamente all’offerta, trasferiscano il controllo a terzi.

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