La Consulta boccia la mediazione obbligatoria in materia civile e commerciale

La Corte costituzionale ha dichiarato la illegittimità costituzionale, per eccesso di delega legislativa, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, nella parte in cui ha previsto il carattere obbligatorio della mediazione. Questo è quanto diffuso da un comunicato stampa della Consulta.

Ricordiamo le materie in cui il provvedimento che attua la riforma del processo civile ha previsto la mediazione obbligatoria: liti di condominio, quelle relative ai diritti reali, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazioni; inoltre, in materia di comodato, affitto di azienda, risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica, risarcimento del danno derivante da diffamazione con il mezzo della stampa o altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari.

La mediazione obbligatoria aveva come obiettivo quello del raggiungimento di un accordo amichevole o di una proposta per la soluzione di una controversia al fine di alleggerire il sistema giudiziario nello smaltimento degli arretrati e prevenire l’accumulo di nuovi ritardi nell’amministrazione delle cause. Il tentativo di conciliare le liti deve avvenire con l’intervento di mediatori formati, dei soggetti riconosciuti e abilitati, inseriti in un albo speciale del ministero.

di Valentina Tazza

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