Ministero dell’interno: lo straniero sposato con un italiano dello stesso sesso può ottenere il permesso di soggiorno

Il dipartimento della pubblica sicurezza del ministero dell’Interno con la nota n. 8996 del 26 ottobre indirizzata alle questure di Firenze e di Pordenone che avevano formulato quesiti su casi simili, ha dichiarato che il matrimonio omosessuale celebrato all’estero tra uno straniero e un italiano dà diritto al rilascio del permesso di soggiorno come «familiare» di un cittadino dell’Ue.

Tale nota si pone sulla scia della recente giurisprudenza sia di legittimità che di merito: ricordiamo, in particolare, il decreto del Tribunale di Reggio Emilia del 13 febbraio 2012, espressamente citato nella nota, che ha chiarito che la nozione di coniuge rilevante ai fini del rilascio della carta di soggiorno è quella derivante dal diritto comunitario e in particolare dalla direttiva 2004/38/Ue, recepita in Italia dal Dlgs 30/07 e successive modificazioni. Scopo di queste norme è tutelare la libera circolazione in ambito Ue e in particolare il diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri. Secondo quanto stabilito dal Tribunale di Reggio Emilia, in questo ambito è necessario interpretare la nozione di “famiglia” secondo il diritto dell’Unione europea, alla luce dell’articolo 9 della Carta europea dei diritti dell’uomo, che individua in capo a ogni persona il diritto di sposarsi e costituire una famiglia. La Carta non precisa alcunché circa il sesso dei coniugi.

In precedenza la corte di Cassazione (ordinanza n. 25661 del 17 dicembre 2010, sentenza n. 4868 del 1° marzo 2010 e sentenza n. 17346 del 23 luglio 2010) aveva ribadito che «il diritto all’ingresso e al soggiorno per ricongiungimento familiare del cittadino extracomunitario con cittadino italiano è regolato esclusivamente dalla disciplina normativa di derivazione comunitaria».

Sull’argomento si era espressa anche la Corte costituzionale con la sentenza 138 del 2010 nella quale si affermava «la necessità di un trattamento omogeneo tra la condizione della coppia coniugata e quella della coppia omosessuale».

Si auspica che una materia tanto delicata e importante, per la rilevanza dei diritti coinvolti, sia regolata al più presto attraverso un intervento del legislatore.

di Valentina Tazza