Mediazione tra le banche e le vittime dell’usura

E’ stato siglato in data 27 settembre 2011 a Roma il protocollo di collaborazione tra la FAI (Fondazione Antiracket Italiana) e il Comune di Roma per unire le forze degli addetti ai lavori e delle istituzioni nella lotta contro l’usura.

Tra gli obiettivi prefissati, riporta Alfredo Mantovano, sottosegretario del Ministero dell’Interno, vi è quello della creazione di una rete di protezione e di assistenza ai cittadini, insieme a quello di sensibilizzare le persone ad un uso responsabile del denaro. Il progetto, partendo dai giovani, mira al coinvolgendo le banche nella lotta all’usura e a favorire l’accesso al credito bancario ai soggetti meritevoli vittime dell’usura.

A tal fine e’ prevista la creazione all’interno della Prefettura di un organismo dedicato con compiti di mediazione tra il mondo bancario e le vittime dell’usura. Si attendono anche le modifiche alla disciplina vigente in materia di usura ed estorsione che, tra le altre, consentirebbero di anticipare i tempi di erogazione del mutuo, permettendone la concessione nel corso delle indagini preliminari, previo parere favorevole del PM, sulla base di concreti elementi acquisiti nel corso delle indagini stesse.

NUOVO DDL USURA

Il 6 ottobre 2011, è previsto l’esame in Commissione del ddl 307 recante disposizioni in materia di usura nonché di composizione delle crisi da sovra indebitamento. Il ddl interviene su alcuni profili di rilievo. In particolare, sulla possibilità di erogare mutui anche all’imprenditore individuale dichiarato fallito, previo parere favorevole del giudice delegato al fallimento e sulla possibilità di erogare mutui, previo parere favorevole del pubblico ministero, anche nel corso delle indagini preliminari, dopo l’iscrizione dell’indagato per il delitto di usura nel registro delle notizie di reato. Viene vietato l’accesso al credito bancario ai soggetti condannati per il reato di usura, anche tentato.
E’ prevista l’introduzione del procedimento per la composizione delle crisi, volto a porre rimedio alle situazioni di sovraindebitamento non soggette né assoggettabili alle vigenti procedure concorsuali (con emendamento è stata introdotta la possibilità di dedurre le perdite su crediti relative all’accordo). Inoltre è rimessa ad un giudice la decisione di restituire o meno i titoli, i beni o le utilità sequestrati all’indagato, in caso di estinzione del reato di usura per qualsivoglia ragione.Infine vengono aggiunti i reati di estorsione e di usura a quelli già esclusi dalla procedura dell’applicazione della pena su richiesta, eliminando per gli stessi il ricorso a tale rito anche in caso di pena non superiore a due anni. Si attende l’esito dell’esame …

Micol Mimun