TRATTAMENTI MEDICI E CONSENSO INFORMATO

Obbligo del consenso informato –  Rispetto di un obbligo o lesione di un diritto costituzionalmente protetto?

La Suprema Corte (III sez.) con sentenza n.16543/2011 del 28.07.2011 ha riconsacrato il principio cardine posto a fondamento dell’obbligo del consenso informato, ribadendo che per gli interventi sanitari sul paziente esiste l’obbligo dello Stato e delle sue Istituzioni, tra cui i giudici, a mantenere al centro, la dimensione della persona umana nella sua concreta esistenzialità, in quanto connaturata alla sua dignità, che presiede ai diritti fondamentali, senza la quale tali diritti potrebbero essere suscettibili di essere soggetti a limiti.

La Corte ha così ribadito che il consenso informato svolge la funzione di sintesi di due diritti fondamentali della persona: quello all’autodeterminazione e quello alla salute, al punto che deve essere ritenuto un principio fondamentale in tema di tutela della salute.

Tale consenso è talmente inderogabile che non assume alcuna rilevanza per escluderlo, che l’intervento sia stato effettuato in modo tecnicamente corretto, per la semplice ragione che a causa della mancata informazione il paziente non è stato posto in condizione di assentire al trattamento, per cui nei suoi confronti, comunque, si consuma una lesione di quella dignità che connota la sua esistenza.

Al di là delle statuizioni di principio, mi sembra che tale pronuncia abbia lo scopo di consacrare che l’omessa informazione può produrre principalmente due conseguenze rilevanti: un danno ingiusto inteso come lesione della salute da un lato, e la lesione di un diritto costituzionalmente protetto dall’altro, a prescindere dall’esito della prestazione sanitaria.

Forse nell’ambito del rapporto di fiducia che intercorre tra medico e paziente, la funzione del consenso informato è proprio quella di garantire quel sano equilibrio idoneo a tutelare sia l’autonomia del paziente che quella professionale del medico.

Francesca Stefanutti

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