Misure a favore del comparto alimentare nel Decreto Legge “Cura Italia” del 17 marzo 2020, n. 18.

Il Decreto Legge “Cura Italia”, che sta per terminare alla Camera il faticoso iter di conversione in legge dopo l’approvazione al Senato in data 9 aprile u.s. del c.d. maxiemendamento – scaricabile da questo link istituzionale ha previsto una serie di misure a favore del comparto alimentare.

Qual’è lo scopo delle misure? A chi sono rivolte?

L’intento manifesto è, pertanto, quello di fornire uno strumento di pronta e facile fruizione da parte degli addetti ai lavori nel settore alimentare al fine di promuovere ed agevolare l’accesso agli strumenti previsti.
Entrando nel merito dei presidi che possano rivestire interesse per il mondo dell’agricoltura, si evidenzia:
estensione della Cassa integrazione in deroga per tutti i lavoratori agricoli e della pesca per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e, comunque, per un periodo non superiore a nove settimane (art. 22 del D.L. n. 18/2020).

In merito il legislatore chiarisce all’art. 19 bis, aggiunto in fase di conversione, che le suddette disposizioni si interpretano nel senso che i datori di lavoro possono accedere agli ammortizzatori sociali su tutto il territorio nazionale sino al mese di agosto 2020 anche qualora nel corso del medesimo periodo abbiano proceduto (a far data dal 24 febbraio 2020) o procedano al rinnovo o alla proroga dei contratti a tempo determinato in corso, in deroga alle previsioni di cui agli articoli 20, comma 1, lettera c) e 21, comma 2, del decreto legislativo 15 giugno 2015 n. 81;

indennità per il mese di marzo pari ad euro 600,00 (seicento/00) riconosciuta ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo – con particolare interesse per coloro che sono impiegati in attività di ricezione e somministrazione di alimenti e bevande – e degli stabilimenti termali, purché abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore della presente disposizione, non siano titolari di pensione e non siano titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

L’indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 ed è erogata dall’INPS, previa domanda (ndr. per la presentazione della domanda si veda questo link) nel limite di spesa complessivo di 103,8 milioni di euro per l’anno 2020. L’INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non possono essere adottati altri provvedimenti concessori (cfr. art. 29 D.L. n. 18/2020);

indennità per il mese di marzo pari ad euro 600,00 (seicento/00) riconosciuta agli operai agricoli a tempo determinato, non titolari di pensione, che nel 2019 abbiano effettuato almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo. L’indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 ed è erogata dall’INPS, previa domanda (ndr. per la presentazione della domanda si veda questo link), nel limite di spesa complessivo di 396 milioni di euro per l’anno 2020. L’INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non possono essere adottati altri provvedimenti concessori (cfr. art. 30 D.L. n. 18/2020).

Le indennità previste nel precedente e nel presente paragrafo non sono tra esse cumulabili e non sono altresì riconosciute ai percettori di reddito di cittadinanza ai sensi decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4 convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2019, n. 26 (cfr. art. 31 D.L. n. 18/2020).

proroga al giorno 1° giugno 2020 del termine per la presentazione delle domande di disoccupazione agricola, per gli operai agricoli a tempo determinato e indeterminato e per le figure equiparate di cui all’articolo 8 della legge 12 marzo 1968, n. 334, ovunque residenti o domiciliati sul territorio nazionale (cfr. art. 32 D.L. n. 18/2020).

Misure a sostegno della liquidità attraverso il sistema bancario.

Per la durata di 9 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto in deroga alle vigenti disposizioni del Fondo centrale di garanzia PMI, in quanto compatibili, si applicano anche alle garanzie di cui all’articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, in favore delle imprese agricole e della pesca, le seguenti misure:

  • a) la garanzia è concessa a titolo gratuito;
  • b) l’importo massimo garantito per singola impresa è elevato, nel rispetto della disciplina UE a 5 milioni di euro, in modo da dare capacità anche alle imprese che hanno esaurito gli spazi di garanzia sul Fondo;
  • c) per gli interventi di garanzia diretta, la percentuale di copertura è pari all’80 per cento dell’ammontare di ciascuna operazione di finanziamento per un importo massimo garantito per singola impresa di 1.500.000 euro. Per gli interventi di riassicurazione la percentuale di copertura è pari al 90 per cento dell’importo garantito dal Confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura dell’80 per cento e per un importo massimo garantito per singola impresa di 1.500.000 euro;
  • d) sono ammissibili alla garanzia del Fondo finanziamenti a fronte di operazioni di rinegoziazione del debito del soggetto beneficiario, purché il nuovo finanziamento preveda l’erogazione al medesimo soggetto beneficiario di credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 10 per cento dell’importo del debito residuo in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione;
  • e) le Amministrazioni e i soggetti titolari di Sezioni speciali del Fondo o di programmi UE che ne integrano le risorse o l’operatività possono assicurare il loro apporto ai fini dell’innalzamento della percentuale massima garantita dal Fondo sino al massimo dell’80 percento in garanzia diretta e del 90 percento in riassicurazione;
  • f) per le operazioni per le quali banche o gli intermediari finanziari hanno accordato, anche di propria iniziativa, la sospensione del pagamento delle rate di ammortamento, o della sola quota capitale, in connessione degli effetti indotti dalla diffusione del COVID-19 Virus, su operazioni ammesse alla garanzia del Fondo, la durata della garanzia del Fondo è estesa in conseguenza;
  • g) fatto salve le esclusioni già previste all’articolo 6, comma 2, del decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze 6 marzo 2017, ai fini dell’accesso alla garanzia del Fondo, la probabilità di inadempimento delle imprese, è determinata esclusivamente sulla base del modulo economico-finanziario del modello di valutazione di cui alla parte IX, lettera A, delle condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale per l’amministrazione del Fondo di garanzia riportate nell’allegato al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 12 febbraio 2019. Sono in ogni caso escluse le imprese che presentano esposizioni classificate come “sofferenze” o “inadempienze probabili” ai sensi della disciplina bancaria o che rientrino nella nozione di “impresa in difficoltà” ai sensi dell’art. 2, punto 18 del Regolamento (UE) n. 651/2014;
  • h) non è dovuta la commissione per il mancato perfezionamento delle operazioni finanziarie di cui all’articolo 10, comma 2, del DM 6 marzo 2017;
  • i) per operazioni di investimento immobiliare nei settori turistico – alberghiero e delle attività immobiliari, con durata minima di 10 anni e di importo superiore a € 500.000, la garanzia del Fondo può essere cumulata con altre forme di garanzia acquisite sui finanziamenti;
  • j) per le garanzie su specifici portafogli di finanziamenti dedicati a imprese danneggiate dall’emergenza Covid-19, o appartenenti, per almeno il 60 per cento, a specifici settori/filiere colpiti dall’epidemia, la quota della tranche junior coperta dal Fondo può essere elevata del 50 per cento, ulteriormente incrementabile del 20 per cento in caso di intervento di ulteriori garanti;
  • k) sono ammissibili alla garanzia del fondo, con copertura all’80% in garanzia diretta e al 90% in riassicurazione, nuovi finanziamenti a 18 mesi meno un giorno di importo non superiore a 3 mila euro erogati da banche, intermediari finanziari previsti dall’art. 106 del decreto legislativo n. 385 del 1° settembre 1993 (Testo unico bancario) e degli altri soggetti abilitati alla concessione di credito e concessi a favore di persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni assoggettati la cui attività d’impresa è stata danneggiata dall’emergenza COVID-19 come da dichiarazione autocertificata ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000. In favore di tali soggetti beneficiari l’intervento del Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese è concesso gratuitamente e senza valutazione;
  • l) le Amministrazioni di settore, anche unitamente alle associazioni e gli enti di riferimento, possono conferire risorse al Fondo ai fini della costituzione di sezioni speciali finalizzate a sostenere l’accesso al credito per determinati settori economici o filiere d’impresa;
  • m) sono prorogati per tre mesi tutti i termini riferiti agli adempimenti amministrativi relativi alle operazioni assistite dalla garanzia del Fondo.

Per le finalità di cui al presente comma sono assegnati all’ISMEA 80 milioni di euro per l’anno 2020 (cfr. art. 49 Decreto Cura Italia come convertito);
per un periodo di dodici mesi decorrente dalla data del 2 marzo 2020, in favore delle piccole e medie imprese, ivi comprese quelle del settore agroalimentare, con sede o unità locali ubicate nei territori dei comuni individuati nell’allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del l° marzo 2020, la garanzia del Fondo di cui all’articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è concessa a titolo gratuito e con priorità sugli altri interventi, per un importo massimo garantito per singola impresa di 2.500,000 euro. Per gli interventi di garanzia diretta la percentuale massima di copertura è pari all’80 per cento dell’ammontare di ciascuna operazione dì finanziamento.

Per gli interventi di riassicurazione la percentuale massima di copertura è pari al 90 per cento dell’importo garantito dal Confidi o da altro fondo dì garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura dell’80 per cento.

Le disposizioni di cui al presente comma si applicano nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato.

2. L’intervento di cui al comma 1 può essere esteso, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, dì concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, per periodi determinati e nei limiti delle risorse di cui al comma 3, alle piccole e medie imprese ubicate in aree diverse da quelle di cui al comma 1, in considerazione dell’impatto economico eccezionale subito in ragione della collocazione geografica limitrofa alle medesime aree, ovvero dell’appartenenza a una filiera particolarmente colpita, anche solo in aree particolari.

3. Per le finalità di cui al presente articolo al Fondo di garanzia di cui all’articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono assegnati 50 milioni di euro per il 2020. 4. Agli oneri derivanti dal comma 3, si provvede ai sensi dell’articolo 126, comma 6-bis (cfr. art. 49 bis legge di conversione);

in favore dei soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub, nonché orti botanici che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello stato sono sospesi:

  1. i termini relativi ai versamenti della ritenuta alla fonte, di cui agli artt. 23 e 24 del D.P.R. n. 600/1973 che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti di imposta dal 2 marzo 2020 al 30 aprile 2020.
  2. i termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti di contributi previdenziali e assistenziali e ai premi per l’assicurazione obbligatoria dal 2 marzo 2020 al 30 aprile 2020;
  3. i termini dei versamenti relativi all’imposta sul valore aggiunto in scadenza nel mese di marzo 2020.
    I versamenti sospesi saranno effettuati, senza applicazione di sanzioni e/o interessi in una unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateazione fino ad un massimo di n. 5 (cinque) rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020 (cfr. art. 61 come riformato in sede di conversione).

Ebbene, il ventaglio di misure sopra descritte non esaurisce il panorama delle previsioni poste a presidio degli operatori del comparto agricolo. Invero sempre nel Decreto Cura Italia, al Titolo V – rubricato “Ulteriori disposizioni” – sono previsti ulteriori strumenti a tutela del settore di interesse, taluni semplicemente lambiti in sede di conversione del decreto come il Fondo per la promozione integrata, talaltri profondamente modificati come l’art. 78 – “Misure in favore del settore agricolo e della pesca” – che, pertanto, richiedono una attenta disamina ed un prossimo necessario approfondimento.

di Stefania Ceci – Partner | Legal Grounds

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