SANGUE INFETTO DA EMO-TRASFUSIONI

Una nuova conquista da parte delle vittime del “sangue infetto”
Finalmente, la Corte Costituzionale, con sentenza depositata il 9 novembre 2011 n. 293, è giunta ad eliminare quelle incongruenze poste a base del Decreto Legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito in Legge 30 luglio 2010 n. 122, che escludeva la rivalutazione secondo il tasso d’inflazione dell’indennizzo previsto dalla Legge n. 2010/1992 a favore di tutti coloro contagiati a seguito di somministrazione di emoderivati e/o sangue infetti.
Il Giudice delle Leggi ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l’art. 11, commi 13 e 14, della Legge 122/2010, in relazione all’art. 3 della Costituzione, poiché non prevede l’adeguamento dell’indennizzo al costo della vita a beneficio delle persone affette da epatite post trasfusionale, mentre lo prevede a favore degli altri soggetti che si trovino in situazioni analoghe, come i portatori della sindrome talidomide.
Precisa la Corte che, l’indennizzo va rivalutato nella sua interezza, secondo il tasso di inflazione programmato, e, quindi, anche nella componente più cospicua rappresentata dalla somma corrispondente all’indennità integrativa speciale.
Si tratta di una decisione che ha manifestamente eliminato una sostanziale ingiustizia, a tutela di coloro che hanno subito gravi danni a causa del mancato controllo da parte della Santità e che si sono visti ingiustamente decurtare il potere d’acquisto dell’indennizzo loro concesso e che allo stato potranno rivendicare, anche in relazione agli arretrati dovuti e non corrisposti.

Francesca Stefanutti

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